LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.288/2013 R.G. proposto da:
SO.EL.DA. s.r.l. unipersonale, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Masellis, elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Boccardo n.26, presso l’avv. Gennaro Fredella;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
e Equitalia Sud S.p.A., in persona del l.r.p.t., subentrata ad Equitalia E.T.R. S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma alla via Cicerone n.28 presso l’avv. Bianca Maria Casadei, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Ragni;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n.33/8/12 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, emessa in data 9/3/2012, depositata in data 11/5/2012 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2018 dal Consigliere dott.ssa Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
CHE:
1. la SO.EL.DA. s.r.l. unipersonale ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle Entrate e l’Equitalia Sud S.p.A. per la cassazione della sentenza n.33/8/12 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, emessa in data 9/3/2012, depositata in data 11/5/2012 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di pagamento notificata alla contribuente in data 9/2/2010, relativa agli interessi dovuti nell’anno 2004 per il periodo di sospensione dall’11/12/01 al 21/5/09 a seguito della revoca della sospensione suddetta, ha rigettato l’appello della società avverso la sentenza della C.T.P. di Bari, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente;
2. con la sentenza impugnata la C.T.R. della Puglia, sul presupposto che la cartella costituisse un atto dovuto a seguito della sentenza della Cassazione n. 26538/2008, che aveva definitivamente statuito in ordine alla controversia avente ad oggetto gli atti prodromici alla cartella stessa, ha ritenuto la validità della notifica della cartella, effettuata direttamente dall’esattore a mezzo posta;
3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A. si sono costituite, resistendo con controricorso;
4. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 10 luglio 2018 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la carenza di motivazione (art. 132 c.p.c.) e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.Lgs. n. 46 del 1999 e D.Lgs. n. 193 del 2001;
nonostante l’incertezza terminologica della rubrica, sostanzialmente la ricorrente si duole dell’omissione totale della motivazione e della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 come successivamente novellato dal D.Lgs. n. 46 del 1999 e dal D.Lgs.n. 193 del 2001, da parte del giudice di appello, che avrebbe ritenuto valida la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall’esattore successivamente al 30 gennaio 1999;
1.2. il motivo è infondato;
1.3. in primo luogo, il giudice di appello risulta aver motivato in ordine alla validità della notifica della cartella di pagamento, richiamando a sostegno della propria decisione un precedente giurisprudenziale di legittimità;
inoltre, l’interpretazione della norma fornita dal giudice di appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, immutata pur dopo le novellazioni dell’art. 26 cit., nel senso che la disposizione consente che la notificazione possa essere eseguita “anche mediante invio” diretto dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell’agente per la riscossione;
si è anche specificato che in tal “caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica” (così Cass. n. 6395 del 19/03/2014 che richiama Cass. n. 11708 del 27/05/2011 e v. anche n. 14327 del 19/06/2009 e di recente n. 4567 del 06/03/2015 e n. 20918 del 17/10/2016);
la stessa giurisprudenza ha chiarito che “non a caso il citato art. 26, comma penultimo, dispone che il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. In tale ultima ipotesi, pertanto, è l’avviso di ricevimento a garantire l’esatta individuazione del destinatario dell’atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, ed a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione”;
nel senso anzidetto, dunque, non assume specifico significato la soppressione dell’inciso relativo alla menzione espressa della figura dell'”esattore” quale soggetto titolato all’invio diretto, posto che tale soppressione, com’è noto, è giustificata soltanto in ragione del passaggio dal sistema di esazione a quello del concessionario – e poi agente – per la riscossione (vedi Cass. ord. n.28399/17);
2.1. con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’erronea motivazione della cartella di pagamento, che non reca alcun riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, che, secondo i giudici di appello e la stessa Agenzia, costituirebbe il presupposto della sua emissione;
2.1. il motivo è inammissibile;
2.3. invero, la ricorrente si duole dell’invalidità della cartella di pagamento, per l’erronea motivazione in essa contenuta, ma non formula uno specifico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 avverso la sentenza impugnata;
in particolare, dalla lettura del ricorso non si evince se la società ricorrente abbia voluto far valere una violazione di legge, poichè non si rinviene alcun riferimento ad eventuali norme di legge violate dalla decisione dei giudici di appello;
nè la ricorrente chiarisce quali sarebbero state eventuali carenze motivazionali della sentenza impugnata, limitandosi a riportare la motivazione della C.T.R. ed a dedurne la “sinteticità”;
la ricorrente, in modo inammissibile, lamenta direttamente un vizio dell’atto amministrativo, consistente nella mancata indicazione, nella causale della cartella di pagamento, della sentenza n. 26538/08 della Cassazione, che, secondo la C.T.R., “ha definitivamente statuito in ordine alla controversia avente ad oggetto gli atti prodromici alla medesima cartella”;
3.1. atteso il rigetto del ricorso, la ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Equitalia Sud S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 ciascuna, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate e del 15% per spese generali ed accessori di legge in favore di Equitalia Sud S.p.A..
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018