LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28381/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta difende;
– ricorrente –
contro
SATA SPA, domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO LOMBARDI (avviso postale ex art. 135);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/2010 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO, depositata il 25/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Sata Sud spa, esercente lavori di meccanica generale per conto terzi, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2002, determinando una maggiore Irpeg dovuta in quanto la società aveva erroneamente calcolato il quantitativo di reddito non assoggettabile ad imposta per effetto della riduzione decennale Irpeg di cui la società beneficiava.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Isernia che lo rigettava con sentenza n. 86 del 2006.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n. 52 del 25.11.2010.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Primo motivo: “Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”;
2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 e dell’art. 2433 c.c. e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 52, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Il secondo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del primo. Con specifico riferimento alla fruizione del beneficio della riduzione decennale dell’Irpeg prevista dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, questa Corte ha stabilito che il reddito di impresa di una società si forma nel momento in cui viene redatto il bilancio; in precedenza vi sono entrate e spese, magari previsioni di reddito ma non utili effettivi (si veda l’art. 2433 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 52); pertanto il solo modo per applicare un beneficio che non spetti per tutto l’arco dell’anno è di applicarlo sul reddito dell’anno in proporzione al tempo in cui competa (Nella specie la società ricorrente assumeva che ai fini dell’applicazione della riduzione al 50% dall’IRPEG, accordata dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, occorreva accertare il reddito in concreto prodotto sino alla data infrannuale di scadenza del beneficio). (Sez. 5, Sentenza n. 14619 del 10/11/2000). Tale regola per il calcolo della agevolazione fiscale è stata disattesa dalla C.T.R.. Posto il dato pacifico che l’agevolazione fiscale scadeva il 20.5.2002, il giudice di appello ha erroneamente fatto propria la tesi della contribuente secondo cui la riduzione dell’Irpeg andava applicato sul reddito prodotto nel periodo infrannuale dal 1.1.2002 al 20.5.2002. Invece, come correttamente effettuato dall’Ufficio, il quantitativo di reddito agevolabile doveva essere determinato partendo dal reddito di impresa complessivo prodotto nell’anno 2002, corrispondente all’utile risultante dal conto economico relativo al esercizio chiuso nel periodo di imposta, suddiviso per i giorni dell’anno (365) e moltiplicato per il numero dei giorni di fruizione dell’esenzione (141).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Si compensano le spese per i gradi di merito; con riguardo al giudizio di legittimità la controricorrente Sata deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate liquidate come da dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese per i gradi di merito; condanna Sata spa al rimborso, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro quattromila oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018