LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13719/2014 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliata ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA LUCCHESI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 75/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 19/04/2013;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.
FATTI DI CAUSA
A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, l’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione presentata da L.A. nell’anno 2003, relativa all’anno di imposta 2002, liquidando le maggiori somme dovute a seguito degli omessi o tardivi versamenti di imposte risultanti dai dati esposti in dichiarazione. Seguiva la notificazione della cartella di pagamento.
Contro la cartella di pagamento la contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 370 del 2008.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello accolto dalla Commissione tributaria regionale con sentenza n. 75 del 19.4.2013.
L.A., in qualità di avvocato, propone personalmente ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate non resiste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito indicati.
1. Primo motivo: “Nullità della sentenza o del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto l’Agenzia delle Entrate appellante ha omesso di proporre appello anche nei confronti del concessionario Equitalia che, avendo partecipato al giudizio di primo grado, era litisconsorte necessario nel giudizio di appello.
Il motivo è infondato. La nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, può essere pronunciata soltanto in presenza di cause inscindibili, fattispecie non ricorrente nel caso in esame in cui i vizi dedotti dalla contribuente attengono alla legittimità del ruolo e del procedimento seguito dall’Ufficio per la emissione della cartella, atto ed attività di pertinenza esclusiva dell’ente impositore unico soggetto legittimato passivamente al contraddittorio sul punto. Con riferimento alla eccezione di omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di notificazione della cartella, vizio proprio della cartella opponibile al concessionario, deve essere applicato il principio processuale della ragione più liquida per cui, trattandosi di eccezione manifestamente infondata nel merito (la cartella è stata notificata il 3.10.2007 e il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito nella L. n. 31 del 2008, stabilisce che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di notifica della cartella è causa di nullità per le sole cartelle relative a ruoli consegnati al concessionario a decorrere dal 1 giugno 2008), diviene superflua ed irrilevante la mancata integrazione del contraddittorio anche nei confronti del concessionario (in termini Sez. 5 n. 15661 del 2014, pagg. 3 e 4 motivazione).
2. Secondo motivo: “Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto la C.T.R. non ha disposto la sospensione del processo in pendenza del ricorso proposto dalla contribuente avverso il rigetto della istanza di definizione della controversia fiscale presentata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.
Il motivo è inammissibile perchè nuovo. Dal testo della sentenza impugnata non vi è traccia della avvenuta presentazione di una istanza di sospensione del processo a norma dell’art. 295 c.p.c. e la ricorrente non deduce nè dimostra di avere formulato tale istanza nel giudizio di merito.
3. Terzo motivo: “Violazione ovvero falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui il giudice di appello non ha ritenuto necessario l’invio della comunicazione preventiva di irregolarità, trattandosi di omessi versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione e non di incertezze sul contenuto della dichiarazione.
Il motivo è infondato. La C.T.R., in aderenza al dettato del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 6, comma 5, ha correttamente ritenuto che l’invio preventivo al contribuente della richiesta di fornire chiarimenti o inviare documentazione sia dovuto, a pena di nullità, nel solo caso in cui “sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, richiesta palesemente non necessaria qualora la cartella contenga la semplice iscrizione a ruolo di imposte che lo stesso contribuente ha esposto in dichiarazione ma non ha versato.
4. Quarto motivo: “Violazione ovvero falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla ritenuta sussistenza del presupposto impositivo dell’Irap.
Il motivo è fondato. L’impiego di una segretaria a tempo parziale non integra il presupposto della autonoma organizzazione. In proposito questa Corte ha stabilito che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi). (Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016).
Il generico riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, a “spese non irrilevanti”, non equivale di per sè alla accertata esistenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, quale elemento anch’esso idoneo ad integrare il requisito della autonoma organizzazione.
5. Quinto motivo: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.
Il motivo è inammissibile perchè, trattandosi di sentenza pubblicata il 19.4.2013 è applicabile la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, art. 54, comma 1, lett. b), secondo cui costituisce ragione di ricorso per cassazione “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che, nel nuovo giudizio, si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo; rigetta i restanti; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018