LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28721/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
BIGI SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Corrado Camisasca, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 78, presso lo studio dell’avv. Costantino Bucci.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 40, n. 125/40/11, pronunciata il 20/10/2011, depositata il 21/10/2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 luglio 2018 dal Consigliere Dott. Riccardo Guida.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre, per due motivi, nei confronti della BIGI SRL, che resiste con controricorso, illustrato con una memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (hinc: CTR) della Lombardia in epigrafe che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, a fini IVA, IRAP e IRES, per l’anno d’imposta 2005, maggiori redditi d’impresa per Euro 584.866,00, a fronte di una perdita dichiarata di Euro 316.756,00, rettificando la base imponibile con ricavi non contabilizzati per Euro 500.905,00, minusvalenze inesistenti di Euro 407.975,00 e una plusvalenza non dichiarata di Euro 92.742,00 confermava la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente.
Il giudice d’appello ha respinto il gravame dell’Ufficio, innanzitutto, perchè l’atto impositivo si basava su presunzioni, prive dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, date dalla diversa consistenza tra le rimanenze di magazzino al 31/12/2004 (Euro 927.607,00) e le rimanenze di magazzino all’atto della cessione del ramo di azienda ad altra società, datato 1/03/2005 (Euro 426.890,00).
In secondo luogo, a giudizio della CTR, anche il “finanziamento soci” a favore della società – che, secondo la tesi erariale, rappresentava un indice dell’esistenza di ricavi non dichiarati – non era un sintomo d’evasione fiscale, in quanto misura finalizzata ad evitare l’insolvenza dell’ente commerciale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Primo motivo di ricorso: “Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".
Si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata che, con argomentazione generica e lacunosa, ha negato che l’Ufficio avesse dimostrato, per presunzioni, l’esistenza di ricavi non dichiarati, ignorando i numerosi elementi di riscontro offerti dall’Amministrazione finanziaria a sostegno del proprio ragionamento.
L'”ammanco di magazzino”, infatti, era stato desunto dalle risultanze documentali della società che, al 1/01/2005, registrava un valore delle scorte di Euro 927.607,00, mentre, a distanza di soli due mesi, in data 28/02/2005, nel prospetto redatto per la quantificazione del valore contabile dei beni ceduti, in funzione della vendita del ramo d’azienda (dell’attività di commercio di materiale elettrico), quantificava il valore di magazzino in Euro 426.889,70.
Da questa discrasia contabile, secondo la tesi erariale, si poteva desumere la vendita di una parte del magazzino, anteriormente alla cessione del ramo d’azienda, in assenza della contabilizzazione dei ricavi che, pertanto, dovevano essere recuperati a tassazione.
A conferma della correttezza di un simile percorso logico-giuridico valeva, altresì, la considerazione, da parte dell’Organo di controllo, che l’esistenza di ricavi non contabilizzati si potesse, indirettamente, evincere dagli ingenti finanziamenti alla società, infruttiferi e in conto capitale, da parte dei soci, pur in assenza della distribuzione di utili e sebbene i redditi personali di questi ultimi non fossero compatibili con tali ripetute immissioni di denaro nelle casse sociali.
Si rimarca, infine, come la CTR, senza apprezzare questo significativo dato sintomatico della reale situazione reddituale della società, avesse laconicamente affermato che le immissioni di denaro, da parte dei soci, miravano a evitare l’insolvenza dell’ente commerciale.
1.1. Il motivo è fondato.
In tema di contenzioso tributario, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuando i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, se congruamente motivato, è estraneo al sindacato di legittimità (Cass. 8/01/2015, n. 101).
Applicando a contrario lo stesso canone giuridico, è ovvio che il giudice ha facoltà di negare l’operatività del meccanismo presuntivo invocato dalla parte; la sentenza potrà, se del caso, essere censurata sotto il solo profilo dell’insufficiente motivazione, consistente nella mancata rilevazione, da parte del giudice, che gli elementi noti deponevano, con un adeguato grado di probabilità, nel senso della ricorrenza del fatto ignoto.
Ciò premesso, sul piano del funzionamento della prova per presunzioni, nel caso in esame la CTR è incorsa nel vizio di insufficiente motivazione per non avere compiutamente illustrato le ragioni del proprio convincimento e per essersi limitata, con espressioni deboli, generiche e assertive, a disconoscere la validità della presunzione di ricavi non contabilizzati che, invece, l’Amministrazione finanziaria aveva ancorato a solidi elementi di fatto, caratterizzati da notevole valenza indiziaria.
La sentenza è viziata per avere omesso di spiegare, con chiarezza, in che cosa si sostanziasse, esattamente, l’illogicità del ragionamento presuntivo in virtù del quale l’Ufficio, valorizzando alcuni “fatti noti” (vale a dire: la discrasia tra le due registrazioni della consistenza del magazzino susseguitesi a distanza di due mesi l’una dall’altra; i ripetuti e cospicui “finanziamenti soci”, avvenuti in assenza di distribuzione di utili o, comunque, sebbene i soci non disponessero di altri redditi compatibili con quegli anomali, reiterati, apporti di capitale), aveva riconosciuto l’esistenza del “fatto ignoto”, rappresentato dalla produzione di ricavi non contabilizzati (oggetto della ripresa tributaria).
2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.
Si fa valere l’error in procedendo della sentenza impugnata che ha confermato integralmente la decisione di primo grado, annullando anche i rilievi n. 3 e 4 dell’atto impositivo, riguardanti, rispettivamente, il recupero a tassazione di minusvalenze inesistenti di Euro 407.975,00 e di una plusvalenza non dichiarata di Euro 92.742,00, sul presupposto che la pronuncia della Commissione territoriale provinciale avesse disatteso tali rilievi, senza fornire alcuna giustificazione delle ragioni del proprio convincimento.
2.1. Il motivo è fondato.
Osserva la Corte che la CTR, nel confermare la sentenza impugnata che aveva annullato l’atto impositivo, è incorsa nello stesso errore del primo giudice che, a sua volta, aveva affermato l’illegittimità dell’accertamento fiscale, senza, però, soffermarsi a valutare, neppure sommariamente, le due censure erariali sopra ricordate.
L’Agenzia delle entrate, dal canto suo, conformando il proprio atto d’impulso processuale al principio dell’autosufficienza (ragione per cui è da disattendere l’eccezione, sollevata dalla società, nel controricorso, di violazione del requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ha inserito, in seno al ricorso per cassazione, i passi dell’appello nei quali si doleva dell’omessa pronuncia del primo giudice sul terzo e sul quarto rilievo dell’atto impositivo.
Tale lacuna valutativa, a giudizio di questa Corte, non è stata colmata dalla CTR che, preme evidenziarlo, ha completamente trascurato lo scrutinio di questi due profili dell’accertamento fiscale e nulla ha espressamente statuito in merito ad essi.
3. L’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso comporta la cassazione della sentenza e il rinvio alla CTR, in diversa composizione, per il nuovo esame, nel rispetto dei detti principi di diritto e anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018