LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18260/2012 R.G. proposto da:
Equitalia Nomos s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Cimetti e Sante Ricci, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
e G.M.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 35/29/2010, depositata il 20 maggio 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio 2018 dal Consigliere Dott. Luigi D’Orazio.
RITENUTO IN FATTO
1. La concessionaria per la riscossione notificava a G.M. cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per l’importo di Euro 19.103,00, a titolo di Irpef, Irap ed Iva.
2. Proponeva ricorso il contribuente per violazione della procedura di notificazione, in assenza della relata di notifica, per errata applicazione dell’art. 36 bis, essendo necessario invece l’avviso di accertamento per il disconoscimento dei crediti di imposta per il quale era stata omessa la dichiarazione, per il mancato invio dell’invito al pagamento, per la carenza di motivazione, per il difetto di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento.
3. La Commissione tributaria provinciale rigettava quasi integralmente il ricorso, tranne che per la parte relativa agli interessi, che annullava, non essendo stato indicato il tasso di interesse applicato.
4. Il contribuente proponeva appello evidenziando la carenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancanza della relata di notifica, l’errata od omessa pronuncia con riguardo alla omessa motivazione della cartella, mancata indicazione del responsabile del procedimento, omessa sottoscrizione della cartella.
5. Proponeva appello incidentale l’Agenzia della riscossione in ordine al capo della sentenza relativo agli interessi.
6. Proponeva appello incidentale l’Agenzia delle Entrate per la parte relativa agli interessi e per la compensazione delle spese del giudizio.
7. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello principale del contribuente, in quanto la mancata indicazione del responsabile del procedimento, per le cartelle notificate prima dell’1-6-2008, e quindi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 248 del 2007, pur se non comportante la nullità non prevista espressamente dalla legge, produceva però l’annullabilità dell’atto ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies. Dichiarava assorbiti i restanti motivi e compensava le spese del giudizio, anche in relazione al primo grado.
8. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione Equitalia Nomos s.p.a..
9. Restava intimata l’Agenzia delle Entrate.
10. Restava intimato il contribuente.
11. In data 13-8-2012 l’Agenzia delle Entrate comunicava il diniego di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.
12. Con la memoria scritta depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la ricorrente dava atto di non avere rinvenuto nel fascicolo la prova della notificazione del ricorso per cassazione a G.M. e chiedeva la concessione di un termine per il deposito del relativo “duplicato”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “nullità della sentenza della CTR di Venezia n. 35/29/10 – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7”, in quanto il D.L. n. 248 del 2007, prevede la sanzione della nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento solo per le cartelle emesse dopo l’1-6-2008, mentre in questo caso la cartella è stata notificata ben prima di tale data. In precedenza, infatti, la L. n. 212 del 2000, art. 7, non prevedeva espressamente la sanzione della nullità in caso di mancata indicazione del responsabile del procedimento.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “nullità della sentenza della CTR Venezia 35/29/10 – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25”, in quanto la cartella di pagamento deve essere redatta secondo i modelli ministeriali ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, sicché i dati e le informazioni che devono essere esposti devono essere esattamente quelli richiesti dal modello approvato. Inoltre, lo Statuto del contribuente, che non prevede la espressa sanzione di nullità, è successivo all’emanazione del modello ministeriale di cartella di pagamento.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “nullità della sentenza della CTR di Venezia n. 35/29/10 – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies”, in quanto della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, prevede che, in presenza di atto vincolato, il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non è annullabile.
4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “nullità della sentenza della CTR Venezia 35/29/10 – Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto la Commissione regionale non ha tenuto conto che si possono disegnare nel processo tributario tre diversi regime di invalidità degli atti: la mera irregolarità; l’annullabilità e l’inesistenza e che, per i casi di vizi formali o procedimentali occorre valutare se sia configurabile un interesse del ricorrente ed il tipo di lesione eventualmente subita da questi.
5.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’omessa notificazione del ricorso per cassazione nei confronti di G.M..
Invero, nella memoria scritta, depositata ex art. 378 c.p.c. il 6/7/2018, la ricorrente ha affermato che la notifica nei confronti di G.M. è stata effettuata a mezzo del servizio postale, ma “la relativa prova non è stata rinvenuta nel fascicolo di studio”.
La ricorrente ha, quindi, chiesto che, “laddove l’avviso di ricevimento inerente la notifica del ricorso per Cassazione al Sig. G.M., nel domicilio eletto… non fosse rinvenuto nel fascicolo d’ufficio”, si disponesse il rinvio dell’udienza del 17/7/2018 o. comunque, si concedesse un termine “al fine di consentire alla parte ricorrente di produrre il relativo duplicato e/o adottare i provvedimenti del caso”.
Dall’esame del fascicolo d’ufficio non risulta depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione del ricorso per cassazione a G.M..
Il ricorso per cassazione risulta, dunque, spedito a G.M. in data 1/7/2011, ma non è stato depositato l’avviso di ricevimento.
Per giurisprudenza di legittimità, la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonché l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte (Cass.Civ., sez. 5, 31 ottobre 2017, n. 25912).
7. Inoltre, si evidenzia che, in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (Cass. Civ., sez. 5, 1 ottobre 2015, n. 19623), previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Cass. Civ., sez. 5, 14 aprile 2008, n. 9769). Tale prova non è stata fornita dalla ricorrente che si è limitata, solo in data 6/7/2018, a chiedere il rinvio dell’udienza del 17-7-2018 oppure la concessione di un termine per produrre il duplicato dell’avviso di ricevimento, senza dimostrare di essersi già attivata per ottenere tale duplicato.
6. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività processuale svolta dalle controparti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018