Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23712 del 01/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8210/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.G.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 319/46/2011, depositata il 20 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 luglio 2018 dal Consigliere Dott. Luigi D’Orazio.

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di D.G.M. avviso di rettifica e liquidazione n. ***** per la determinazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, a seguito di compravendita di terreno in data 3-8-2001, elevando il reddito da Lire 80.000.000 a Lire 186.000.000.

2. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’impugnazione e determinava il valore del terreno in Lire 80.000.000.

4. L’Agenzia delle Entrate, nelle more del giudizio, per l’anno 2001, accertava, con avviso *****, ai fini Irpef una plusvalenza di Lire 113.273.000, per la nuda proprietà relativa al terreno di cui alla compravendita del 3-82001, calcolata sul valore indicato nell’avviso di rettifica per Lire 186.000.000.

5. Veniva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che dichiarava interrotto il giudizio. Il Presidente della Commissione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, dichiarava estinto il giudizio per inattività delle parti in data 19-1-2009.

6. Nelle more di tale giudizio veniva emessa, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, cartella di pagamento n. ***** per il recupero Irpef della somma di Euro 20.904,14.

7. Proponeva ricorso la contribuente.

8. L’Agenzia delle Entrate si costituiva, eccependo, tra l’altro, l’intervenuta definitività dell’avviso di accertamento, a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio.

9.La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, senza considerare la questione in ordine alla intervenuta definitività dell’avviso di accertamento.

10. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, di nuovo evidenziando “che si versava in ipotesi di iscrizione definitiva per non avere, la contribuente, impugnato il decreto con il quale la CTP di Benevento aveva dichiarato, per inattività delle parti a seguito della disposta interruzione del giudizio, l’inammissibilità del ricorso promosso avverso l’avviso di accertamento”.

11. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello.

12. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

13. Restava intimata la contribuente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 36, artt. 132 e 274 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto la Commissione regionale ha adottato una motivazione per relationem, riproducendo il contenuto della sentenza di primo grado, senza confutare le censure mosse con l’atto di appello dalla Agenzia delle entrate.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, avendo la Commissione regionale del tutto omesso di esaminare il rilievo relativo alla mancata impugnazione dell’avviso di accertamento divenuto definitivo, per estinzione del giudizio, con iscrizione definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

2.1. I motivi primo e secondo del ricorso, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.

2.2. Invero, la sentenza della Commissione regionale ha accolto l’appello del contribuente, limitandosi a “trascrivere” quasi integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, senza affrontare le specifiche censure articolate dalla Agenzia delle entrate, sia nel giudizio di primo grado, al momento della costituzione, sia nell’atto di appello.

In particolare, la Commissione regionale ha del tutto omesso di affrontare la questione relativa alla dedotta intervenuta definitività dell’avviso di accertamento, a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento.

Infatti, per giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti…ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass. Civ., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815).

Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. Civ., 8 gennaio 2015, n. 107; Cass. Civ., 6 marzo 2018, n. 5209; Cass. Civ., 14 febbraio 2003, n. 2196).

Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. Civ., 22022 del 2017).

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 1, 2, 42, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, commi 1 e 3 e art. 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la cartella è stata emessa a seguito di iscrizione definitiva attuata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, per non avere la contribuente impugnato il Decreto n. 191 del 2009 con cui la Commissione provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’avviso di accertamento.

3.1. Tale motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi di impugnazione.

4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederò anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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