Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23714 del 01/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2159/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

R.G.B., con gli avvocati Lorenzo Imperato e Claudio Lucisano e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, alla via Crescenzio, 91;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, – Sez. 22 n. 82/22/10 depositata in data 22/11/2010 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 luglio 2018 dal Cons. Dott. Marcella M. Fracanzani.

RILEVATO

che per gli anni di imposta 2003 e 2004 il contribuente è stato ripreso a tassazione per il reddito maturato (e tassato) in Francia, ma non dichiarato al fisco italiano per concorrere con il reddito maturato in Italia all’individuazione dell’imponibile complessivo su cui determinare l’aliquota di tassazione (unicamente) del reddito maturato in Italia.

che il contribuente ha proposto ricorsi distinti per annualità alla CTP di Torino senza trovare soddisfazione, sicchè interponeva appello alla CTR per il Piemonte, ottenendo soddisfazione con la sentenza 88/22/10, qui gravata, che ha riunito i giudizi di appello;

che, per quanto qui interessa, il secondo giudice di merito, escludeva che il ricorrente fosse lavoratore transfrontaliero, in ragione della distanza fra il luogo di residenza e quello di lavoro, tale da superare la distanza di un sostenibile tragitto giornaliero, criterio ritenuto valido per individuare quel tipo di lavoratori (transfrontalieri pendolari), affermava pertanto a lui non applicabile in linea di principio l’art. 15, comma 4 della Convenzione Italia – Francia, recepita in Italia con L. n. 20 del 1992, cioè il principio per cui tali lavoratori hanno per luogo di tassazione quello di residenza, ma prendendo atto che il fisco transalpino era stato di diverso avviso ed aveva già percosso il reddito maturato in Savoia, donde riteneva applicabile l’art. 16, ove sottopone a tassazione nel luogo di maturazione (quindi, in Francia) i compensi, gettoni di presenza ed altro reddito maturati come dirigente, quale il ricorrente è di diritto;

che insorge l’Avvocatura affidandosi ad un unico motivo di gravame;

che si è costituito il contribuente con controricorso.

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di ricorso, la difesa erariale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, comma 1, artt. 15 e 16 della convenzione fra Italia e Francia sulla doppia imposizione, recepita e resa esecutiva in Italia con la L. n. 22 del 1992 e del paragrafo 9 del relativo protocollo addizionale, il tutto in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, sostanzialmente la difesa erariale ha sviluppato tre profili a dimostrazione della lamentata censura e, più in particolare:

a) il contribuente ha svolto attività in Italia per la soc. Isil e per altro soggetto, oltre che in Francia per la soc. SEP, dalla quale ha percepito reddito negli anni 2003 e 2004, ma che non ha dichiarato in Italia (lordo o netto che fosse), violando così il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, che richiede l’esposizione di tutti i redditi percepiti (anche già assolti dell’obbligo fiscale), al netto dei costi deducibili per individuare l’imponibile complessivo;

b) la CTR ha interpretato (e, conseguentemente applicato) la Convenzione italo francese dando autonomo significato alla locuzione “transfrontalieri” come i lavoratori abitanti nella “zona di confine”, atti a recarsi all’estero in giornata per svolgere le proprie attività lavorative, violando così la definizione legale della Convenzione stessa, ove al paragrafo 9 del protocollo addizionale, qualifica come transfrontalieri il residenti nelle zone di confine, definite per l’Italia nelle Regioni e, per la Francia, nei Dipartimenti confinanti con la frontiera, quindi anche il contribuente che risiede a *****;

c) prendendo atto della tassazione alla fonte operata dal fisco francese, la CTR ha malamente applicato anche l’art. 16 della predetta Convezione, deducendo che quanto tassato in Francia non debba essere comunicato in Italia;

che il motivo è fondato e merita accoglimento;

che, in particolare, sussiste l’errore nell’ermeneutica della CTR, ove ha reso una propria definizione di “zona di confine”, in spregio alla definizione legale contenuta nel protocollo attuativo della predetta Convenzione;

che sulla questione degli artt. 15 e 16 della Convenzione è intervenuta questa Sezione, con sentenza n. 4559/2015 (pres. Cappabianca, rel. Iofrida) ove, dopo aver dipanato l’intreccio normativo, a pag. 8 ha sancito la necessaria integrale comunicazione al fisco italiano dei redditi percepito all’estero, anche a fini meramente figurativi o per ricavarne un credito di imposta;

che, in definitiva, il ricorso è fondato, la sentenza merita annullamento ed il giudizio deve riprendere avanti il giudice di merito che darà corretta interpretazione alle norme sopra citate, decidendo anche sulle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Piemonte in diversa composizione, cui demanda anche la definizione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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