LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2159/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
B.V.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, – Sez. 40 n. 541/40/10 depositata in data 30/11/2010 e non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio 2018 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO IN FATTO
che la contribuente insorgeva avverso l’avviso di contestazione di sanzioni per Euro.29.677,16, conseguenti all’accertamento sintetico di maggior reddito per gli anni 1999 e 2000;
che l’Ufficio era arrivato a tale conclusione in ragione degli acquisti immobiliari effettuati nel periodo, nonchè per la disponibilità di due autoveicoli;
che la CTP dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente, determinatasi quindi ad interporre appello, accolto dalla CTR;
che la CTR valorizzava la documentazione prodotta nel corso del giudizio dal nuovo difensore, articolata su disponibilità del marito, R.E., quali documentati accantonamenti del suo lavoro di emigrante, sia disinvestimenti documentati di altri risparmi, sia provenienti da buoni fruttiferi postali, sia da disponibilità di conto, da dazioni dei suoceri, come liberalità dei nonni ai nipoti per il sostegno all’acquisto immobiliare;
che insorge l’Avvocatura affidandosi ad un unico motivo di gravame;
che non si è costituita la contribuente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico motivo la difesa erariale lamenta insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
che, in particolare, l’Ufficio lamenta che le giustificazioni rese dalla contribuente e dai suoi familiari non coprano la disponibilità economica indicata in accertamento, poichè non viene raggiunto l’ammontare indicato in accertamento nemmeno sommando le cifre dimostrate come accantonate dal coniuge o ricevute dai suoceri nell’interesse dei propri figli, sicchè non sarebbe superata nel concreto la presunzione del fisco per la ripresa a tassazione;
che, nella sostanza, parte ricorrente propone – sotto il titolo di “incongruenze” – quattro paragrafi tematici di raffronti contabili fra cespiti ritenuti documentati ed altri meno, ricavandone presunzioni su percorsi e date di transito delle ricchezze della contribuente e della sua famiglia allargata;
che il motivo è inammissibile dove si concreta in una riedizione del giudizio di merito, mentre deve considerarsi infondato se intende scalfire l’argomentazione della sentenza gravata, il cui percorso argomentativo è ben lontano dai confini di palese illogicità, incomprensibilità e contraddittorietà, solo entro i quali può intervenire il sindacato demolitorio di questo Giudice di legittimità;
che, nel particolare, la corte di merito ha tenuto conto dei diversi anni di provenienza, cioè a dire della sequenza diacronica delle dazioni e dei disinvestimenti con cui la contribuente e la sua famiglia hanno recuperato e concentrato le proprie ricchezze al fine di quello sforzo economico straordinario che è l’acquisto della casa di proprietà anche nell’interesse dei figli;
che non meritano apprezzamento le censure erariali mosse ai giudici di merito in ordine alla motivazione sulle spese delle autovetture, in realtà due utilitarie acquistate di seconda mano, una delle quali già con undici anni di vita quando è entrata nella disponibilità della contribuente;
che il ricorso è quindi infondato e la sentenza impugnata dev’essere confermata;
che non essendo stata svolta attività difensiva da parte della contribuente non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018