Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23720 del 01/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16867/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI, depositata il 16/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO

che:

1. ***** s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento notificatole il 27 settembre 2006, con cui l’agenzia delle entrate aveva rideterminato in via induttiva il maggior reddito d’impresa ai fini Irpeg ed Irap nonchè le minori detrazioni ai fini Iva. La ricostruzione induttiva del reddito era basata sul fatto che la contribuente non aveva esibito la documentazione contabile da cui si potesse evincere l’effettiva sussistenza dei costi esposti in dichiarazione. L’ufficio aveva, pertanto, totalmente disconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti ed aveva altresì recuperato i costi esposti in dichiarazione, determinando l’imponibile ai fini Irpeg ed Irap nella misura del 15% dei ricavi dichiarati.

La commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, annullando l’avviso di accertamento del maggior imponibile Irpeg ed Irap e confermando il recupero operato dall’ufficio ai fini Iva.

L’appello proposto dall’agenzia delle entrate contro la decisione era accolto in parte dalla commissione tributaria regionale della Puglia, che dichiarava la legittimità dell’avviso di accertamento, oltre che ai fini Iva, anche ai fini Irpeg, mentre confermava la decisione del primo giudice relativa all’annullamento dell’atto impositivo con riguardo all’Irap. La CTR osservava che la diversa formazione della base imponibile Irap era di ostacolo all’applicazione in via induttiva della percentuale dei costi nella misura dell’85% dei ricavi. Ne conseguiva che non era possibile disconoscere totalmente la detrazione delle componenti negative di tale imponibile e che, poichè l’ufficio non aveva fornito elementi per poter individuare i costi effettivamente detraibili, doveva ritenersi confermato quello risultante dalla dichiarazione Mod. IQ presentata dalla società.

2. Avverso la sentenza della CTR l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Nè la contribuente ***** s.r.l. nè il fallimento della società, entrambi destinatari della notifica del ricorso, si sono costituiti in giudizio. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 11 e 11 bis, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e art. 2697 c.c.. Sostiene che alla determinazione della base imponibile Irap si applicano le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle norme di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e, dunque, anche le norme che stabiliscono le variazioni in aumento o in diminuzione rispetto alle risultanze del conto economico civilistico, quali l’art. 75 (ora art. 109) T.U.I.R., che prevede che gli oneri e le spese specificamente afferenti i ricavi ed altri proventi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Osserva pertanto che nel caso di specie, ove la contribuente non aveva fornito elementi probatori in ordine ai costi dichiarati, la determinazione in via induttiva dei costi nella misura dell’85% dei ricavi anche ai fini Irap era pienamente legittima.

2. Il ricorso è fondato.

Ciò in quanto anche in tema di rettifica ai fini Irap a carico di una società, l’amministrazione finanziaria ha il solo onere di provare l’esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre è onere di quest’ultimo provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni d’imposta o componenti negativi del reddito, ivi compresi i requisiti della inerenza e dell’imputazione ad attività produttive di ricavi (Cass. n. 16461 del 01/07/2013; Cass. n. 16198 del 27/12/2001; n. 12330 del 08/10/2001).

Ne consegue che nel caso di specie, ove i costi sono stati determinati in via induttiva in mancanza di prova da parte della contribuente, essi dovevano ritenersi validamente determinati anche con riguardo alla base imponibile dell’Irap.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario proposto dalla contribuente in bonis va rigettato, dichiarandosi la legittimità in toto dell’avviso di accertamento impugnato.

Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico delle parti soccombenti in solido.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente, dichiarando la legittimità in toto dell’avviso di accertamento impugnato. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna ***** s.r.l. ed il Fallimento della società, in solido, a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 13.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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