Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23737 del 01/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25866/2017 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 153, presso lo studio dell’avvocato FABIO BLASI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO QUADRUCCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 723/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 723 del 2017 (pubblicata il 10 maggio 2017) ha dichiarato inammissibile l’appello del sig. O.S., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 1 luglio 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e comunicata il 12 luglio 2016, perchè proposto con citazione anzichè con ricorso e, benchè notificato nel termine di trenta giorni previsto dalla legge, tardivamente depositato in data 19 settembre 2016.

Il ricorrente assume (con il primo dei due mezzi) la violazione dell’art. 702-quater c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,in quanto, la proposizione dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel termine di legge (trenta giorni), il 23 luglio 2016.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche, da parte del ricorrente.

Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez. 6-1, Ordinanze nn. 17420 del 2017 e 23938 del 2017 (L’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata).

All’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Ancona, che deciderà nuovamente della controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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