Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23738 del 01/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28408/2016 proposto da:

P.G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERCADANTE 9, presso lo studio dell’avvocato FABIO SANTINI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO AZZALINI, GIORGIO ARSENI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il 20/06/2016, R.G.n. 255/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

lette le considerazioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso (secondo e terzo motivo), con il rigetto del primo motivo e l’assorbimento del quarto.

RILEVATO

che il signor P.G.N. ricorre per la cassazione del decreto n. 193 del 2017 con cui la corte d’appello di Venezia, accogliendo l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, ha dichiarato l’inefficacia del decreto con il quale il consigliere delegato aveva liquidato in suo favore la somma di Euro 2.160 a titolo di equa riparazione per eccessiva durata di un processo;

che l’inefficacia del decreto del consigliere delegato era stata dichiarata dalla corte lagunare in ragione dell’inesistenza della relativa notifica, essendo stata quest’ultima effettuata via PEC, il 14.4.16, presso l’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato tratto dall’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA), quale previsto dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 57 bis), e non presso il diverso indirizzo della stessa Avvocatura contenuto nel c.d. RegInde di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3 bis e D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, convertito con la L. n. 221 del 2012;

che il ricorso si articola in quattro motivi;

che il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 22 marzo 2018, per la quale hanno depositato memoria il ricorrente e il Procuratore Generale.

CONSIDERATO

che con il primo mezzo di ricorso il ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, commi 1 e comma 5, lett. f), nonchè del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo viziata la notifica del decreto ingiuntivo all’indirizzo risultante dall’Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), dal momento che l’enunciazione dei pubblichi elenchi di cui al predetto art. 16-ter non sarebbe da intendere come tassativa;

che con il secondo mezzo di ricorso il ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, artt. 3 bis e 11, nonchè dell’art. 156 c.p.c., u.c., asserendo che l’effettuazione presso l’indirizzo tratto dall’IPA e non dal Reglnde avrebbe dovuto al più determinare la nullità, ma non mai l’inesistenza, della notifica, con conseguente applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo, dal momento che la conoscenza del decreto ingiuntivo risultava provata dall’avvenuta impugnazione dello stesso da parte del Ministero;

che con il terzo mezzo di ricorso, riferito alla violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2, nonchè dell’art. 156 c.p.c., u.c., il ricorrente deduce che la nullità di una prima notifica da lui effettuata il 18.3.16 allegando al messaggio PEC solo il file della relata di notifica, e non anche quello del ricorso con il pedissequo decreto, sarebbe stata sanata dalla rinnovazione della stessa notifica effettuata il 14.4.16, tramite messaggio PEC corredato di tutti i necessari allegati, e dalla successiva opposizione del Ministero;

che con il quarto motivo di ricorso il ricorrente chiede che questa Corte, cassato l’impugnato decreto, decida nel merito dell’opposizione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, rigettandola;

che il primo motivo di ricorso va disatteso, avendo questa Corte già chiarito che, in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla Legge di Conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reglnde), unicamente quello risultante da tale registro; con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario è nulla (Cass. 11574/18);

che il secondo motivo va invece giudicato fondato, alla stregua del criterio di residualità delle ipotesi di inesistenza della notifica fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in termini generali, nella sentenza 14916/16; con la conseguenza che il vizio della notifica a mezzo PEC derivante dall’essere stata la stessa effettuata presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante dal Reglnde determina la nullità, e non l’inesistenza della stessa, con conseguente applicabilità del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. (Cass. 20625/17: “L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”; si veda anche, già precedentemente, SSUU n. 7665/16: “L’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anzichè “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”);

che pertanto deve trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso, restando assorbito il terzo (e non potendosi il quarto qualificare come motivo di ricorso per cassazione, risolvendosi esso nella richiesta di una decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, della quale, peraltro, non ricorrano i presupposti), con conseguente cassazione del decreto gravato e rinvio alla corte di merito, la quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Venezia, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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