Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.23743 del 01/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Caposile 10, presso lo studio dell’avv. Paolo Borioni (p.e.c.

paolo.borioni-bptlegaliassociati.it; fax 06/37511455) dal quale è

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, unitamente all’avv. Claudio Dal Paz (p.e.c.

claudiodalpiaz.-pec.ordineavvocatitorino.it; fax 011.4367120);

– ricorrente –

nei confronti di:

Credit/Lease Finance (U.K.) Co. Ltd., con sede nel *****, elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina 42, presso lo studio dell’avv. Giovanni Galoppi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura del 14 marzo 2013 con autentica di sottoscrizione in pari data di P.A.A. Ottavo Pubblico Notaio, Primo Alternativo, esercente nella Repubblica di Panama ed apostille in data 22 marzo 2013, allegata al ricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

G. ed A.E.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1864/2011 della Corte di appello di Torino, emessa il 16 dicembre 2011 e depositata il 30 dicembre 2011, nella causa iscritta al n. 1462/2008 R.G.;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto Bisogni.

RILEVATO CHE 1. Credit Lease Finance (UK) ltd., portatrice di una promissory note (titolo equivalente a una promessa di pagamento) per l’importo di Lire 677.695.200 pari ad Euro 350.000,36, sottoscritta a Lugano il 14 luglio 2007, con scadenza 31 gennaio 2008, da P.R., a titolo personale e quale beneficiaria del trust Beau Mirage Protectors nonchè quale direttrice della Beau Mirage Protectors and Corporate Directors Inc., trust protector del Beau Mirage Trust, ha convenuto la sig.ra P. davanti al Tribunale di Biella per ottenere l’accertamento del credito a garanzia del quale era stata sottoscritta la promissory note. Il processo si è interrotto per la morte della convenuta ed è stato riassunto nei confronti degli eredi, fra cui A.M., rimasta contumace in primo grado, con notifica eseguita ai sensi dell’art. 303 c.p.c., comma 2.

2. La domanda è stata accolta in primo grado con sentenza n. 256/2008 del Tribunale di Biella.

3. La Corte di Appello di Torino ha confermato con la sentenza n. 1861/2011 la decisione del Tribunale. La Corte distrettuale ha estromesso una serie di documenti che le sono stati fatti pervenire direttamente a mezzo fax e raccomandate. Ha respinto l’istanza di rimessione in termini della contumace in primo grado, rilevando che la notifica ex art. 303 c.p.c., comma 2 si fonda su una presunzione juris et de jure circa la permanenza di un rapporto di fatto fra gli eredi e il domicilio del de cuius. Ha dichiarato inammissibile la prova orale diretta a dimostrare di non aver avuto conoscenza della proposizione del giudizio perchè sostanzialmente non articolata e non corredata dalla indicazione dei testimoni. Ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione di Credit Lease, rilevando la sua identità con la società che ha riassunto il giudizio dopo il trasferimento della sede in *****. Ha escluso che vi sia stata cessione in corso di causa del credito portato dalla promissory note e ha rilevato che comunque dall’eventuale cessione sarebbe derivata la successione a titolo particolare nel diritto controverso, con conseguente inammissibilità dell’eccezione, non rilevabile d’ufficio, di difetto di titolarità di tale diritto, sollevata dall’appellante che era stata dichiarata contumace in primo grado. Ha escluso che nella controversia, avente ad oggetto l’azione causale sottostante all’emissione del titolo (obbligazione di garanzia), possa farsi applicazione della legge cambiaria svizzera, e ha rilevato che, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 57 e della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 è applicabile la legge italiana. Infine ha escluso che le appellanti abbiano dato prova dell’insussistenza del rapporto sottostante all’emissione del titolo.

4. Ha proposto ricorso A.M., articolato in sei motivi, con il quale deduce: a) violazione dell’art. 303 c.p.c., comma 2 e vizio di motivazione; b) violazione dell’art. 1230 c.c. e art. 345 c.p.c., omessa motivazione; c) violazione della L. n. 218 del 1995e art. 1182 c.c., vizio di motivazione; d) violazione dell’art. 1988 c.c., vizio di motivazione. e) violazione dell’art. 184 c.p.c.; 6) Violazione art. 97 disp. att. c.p.c., vizio di motivazione.

RILEVATO CHE 5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente afferma che è ammissibile la prova dell’invalidità della notifica eseguita nell’ultimo domicilio del defunto, non sussistendo la presunzione juris et de jure ritenuta dalla Corte di appello in palese violazione dei diritti fondamentali di cui agli artt. 24 e 111 cost. La disposizione normativa in questione non è comunque applicabile ai procedimenti esecutivi quale il presente che, secondo la ricorrente, se pure concerne una azione di accertamento, si inquadra all’interno di una più ampia procedura esecutiva già in essere presso il sistema giurisdizionale della Confederazione Elvetica.

6. Con il secondo motivo la ricorrente ritiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato tardiva l’eccezione di estinzione per novazione dell’obbligazione dedotta in giudizio ed altrettanto erroneamente l’avrebbe dichiarata infondata.

7. Con il terzo motivo la ricorrente ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e ritiene che la Corte di appello l’abbia ritenuta erroneamente intempestiva oltre che infondata.

8. Con il quarto motivo la ricorrente censura il giudizio di irrilevanza della Corte di appello sulle eccezioni relative alla regolarità formale del titolo, in quanto la cessione del credito a terzi, facendo venir meno la promessa di pagamento, comporta l’inversione dell’onere della prova.

9. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta che la mancata rimessione in termini le avrebbe impedito la produzione in giudizio di documenti rilevanti.

10. Con il sesto motivo la ricorrente ritiene che la memoria inviata via fax doveva essere acquisita e la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi sulla dedotta indispensabilità della nuove prove.

Ritenuto che:

11. Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili di censura che muove alla sentenza della Corte di appello. In particolare sul carattere iuris et de iure della presunzione di permanenza, sia pure per un periodo limitato di tempo, di un rapporto di fatto fra gli eredi e l’ultimo domicilio del de cuius la giurisprudenza di legittimità è univoca (cfr., fra le altre, Cass. civ. sez. 1 n. 7275 del 28 giugno 1995 e Cass. civ. sez. 3 n. 20680 del 25 settembre 2009). La Corte di appello ha peraltro reso una analitica motivazione sulle ragioni per cui ha ritenuto generica e non rilevante l’articolazione delle prove intese a dimostrare l’assenza di qualsiasi collegamento della odierna ricorrente con l’ultimo domicilio della sua dante causa.

12. E’ altresì palesemente non rilevante il riferimento alla esclusione delle azioni esecutive dall’applicazione della norma di cui all’art. 330 c.p.c., comma 2, perchè in nessun modo può ritenersi che l’azione qualificata dalla stessa ricorrente come azione di accertamento del credito possa considerarsi come un procedimento incidentale rispetto al sequestro ottenuto nei confronti della A. nella Confederazione Elvetica.

13. I due profili in cui si articola il secondo motivo sono inammissibili e comunque non fondati. In merito all’eccezione di novazione la Corte di appello ha reso una motivazione esauriente e logica delle ragioni per cui ha ritenuto di non riscontrare negli accordi e nella condotta delle parti la presenza di un animus novandi, ritenendo invece non fondata la dedotta inammissibilità per tardività dell’eccezione stessa. Si tratta di una valutazione non censurabile in questo giudizio perchè verte sull’interpretazione della volontà negoziale delle partii riservata al giudice di merito.

14. Il terzo motivo è inammissibile in primo luogo perchè confonde giurisdizione competente e legge applicabile. Nessuna eccezione di difetto di giurisdizione risulta dalla lettura della sentenza impugnata essere stata sollevata nel corso del giudizio di merito e ciò comporta la formazione del giudicato (Cass. civ. S.U. n. 27531 del 20 novembre 2008, Cass. civ., sez. 3 n. 19498 del 4 agosto 2017). Quanto alla applicazione della legge italiana la Corte di appello ha correttamente individuato la norma di diritto internazionale privato applicabile e cioè la L. n. 218 del 1998, art. 57 che richiama la Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, che è stata resa esecutiva in Italia dalla L. 18 dicembre 1984, n. 975. L’art. 3 della Convenzione rimanda alla comune volontà delle parti mentre il successivo art. 4, applicabile quando non risulti una tale scelta, rimanda alla legge del Paese con il quale il contratto ha il collegamento più stretto e quindi al luogo in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha la propria residenza abituale. Del tutto improprio invece il riferimento della ricorrente alla Convenzione di Bruxelles del 1968 e al regolamento comunitario n. 44/2001 che riguarda l’individuazione del giudice competente.

15. Il quarto motivo è inammissibile. La Corte di appello ha ampiamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta da parte della odierna controricorrente, che sia del tutto coincidente la soggettività della Credit Lease Uk e della Credit Lease *****, trattandosi della stessa società che ha cambiato la propria sede legale ritrasferendola poi nel *****. Il riferimento della ricorrente alla cessione del credito da parte della Credit Lease è estraneo alla ratio decidendi che è stata quella per un verso di ritenere intercorsa fra la dante causa della ricorrente e la Credit Lease un rapporto di fideiussione e per altro verso di aver riscontrato anche la prova dell’esistenza e dell’adempimento del rapporto contrattuale garantito, di cui non si riscontra alcuna traccia nella sentenza impugnata. Sotto questo profilo deve rimarcarsi che la ricorrente ignora l’ampia motivazione della Corte di appello che ha ritenuto l’esistenza e l’adempimento dell’obbligazione principale sulla base del riscontro da cui risulta la effettiva prestazione del mutuo garantito dalla ricorrente da parte della Credit-Lease e in favore della s.a. Benedicts Investments.

16. Il quinto motivo è anche esso inammissibile. La ricorrente censura in realtà non la motivazione della decisione ma brani relativi alla esposizione delle difese svolte dalla Credit Lease e contenute nella prima parte della motivazione peraltro non indicando chiaramente quali preclusioni processuali le abbiano impedito di svolgere adeguatamente le sue difese e a quali punti della decisione si riferiscono. In ogni caso se il motivo dovesse ritenersi inteso a censurare, come ha di fatto ritenuto la controricorrente, il punto p. 8 della motivazione relativo alla istanza di rimessione in termini proposta dalla d.ssa A.M. e respinta dalla Corte di appello non ci si può che riportare al primo motivo di ricorso e alle ragioni per cui deve ritenersi infondato.

17. Il sesto motivo infine è palesemente infondato perchè anche consapevolmente propone una interpretazione dell’art. 97 disp. att. c.p.c. del tutto aliena dal tenore testuale e dalla ratio della disposizione. Senza considerare che la ricorrente non censura affatto quanto attestato dalla Corte di appello e cioè che il provvedimento di espunzione della documentazione inviata personalmente dalla ricorrente alla Corte non ha incontrato alcuna opposizione da parte dei procuratori delle parti.

18. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 8.200 Euro di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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