LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26775/2016 proposto da:
Cemat S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 24, presso lo studio dell’avv. Terranova Antonella, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Lenti Marco, Palandri Pietro, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Società Interporto Cervignano del Friuli S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Canina n. 6, presso lo studio dell’avv. Paviotti Roberto, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Zgagliardich Gianni, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Compagnia Portuale S.r.l., Friuli Terminal Gate S.p.a. in Liquidazione, Gruppo Eurofer S.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo, Trieste Marine Terminal S.p.a.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 197/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/07/2018 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTO E DIRITTO
rilevato che: avverso la sentenza in epigrafe i ricorrenti CEMAT e la Società Interporto Cervignano del Friuli hanno presentato rituali e tempestivi atti notificati di rinuncia ai propri ricorsi, rispettivamente in via principale e incidentale, con reciproca adesione; le rinunce sono state accettate anche dall’intimata Trieste Marine Terminal.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018