LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21112-2014 proposto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell’avvocato LORETO D’AIUTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.G., M.D., CONSORZIO VELIA BONIFICA BACINO ALENTO;
– intimati –
avverso la sentenza e. 269/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2018 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI.
FATTO E DIRITTO
C.D. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro M.G. e D. ed il Consorzio Velia per la bonifica del bacino dell’Alento, il secondo dei quali resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno 9.5.2014 che, in riforma della sentenza del tribunale di Vallo della Lucania, ha accolto le domande principali di M.G. e D. e dichiarato l’esclusiva proprietà di M.D. del fondo *****, a seguito di esproprio parziale del Consorzio, respinto la domanda di accertamento di proprietà del C., condannato alle spese, con assorbimento dell’incidentale.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione proposta da M.G. contro il C. e quella di regolamento di confini ed apposizione dei termini proposta dal convenuto ed accolto quella proposta dal C. con separato atto di citazione di accertamento della sua proprietà, di condanna del Consorzio a ripetere nei suoi confronti gli atti della procedura espropriativa relativa a porzione del fondo e di condanna dei M. ai danni. La Corte di appello, premettendo che le domande dei M. e del C. erano state qualificate dal primo giudice rispettivamente come di accertamento dell’usucapione e di accertamento della proprietà e su detta qualificazione si era formato il giudicato, ha rilevato che il primo giudice aveva respinto la domanda di usucapione perchè nel contrasto tra le varie deposizioni le stesse si elidevano a vicenda, mentre andavano esaminate ed, unitamente ai titoli ed alla ctu, portavano all’accoglimento della domanda di usucapione.
Il ricorrente denunzia, col primo motivo, omesso esame di fatto decisivo e mancata applicazione dell’art. 1159 bis c.c.per la mancata valutazione dell’atto di acquisto del C., col secondo, violazione degli artt. 832,2643 e 2644 c.c., col terzo violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato per non avere considerato le ragioni del C., col quarto dell’art. 91 c.p.c. sul regolamento delle spese.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta (Cass. n. 356/2017).
Il sindacato di legittimità sulla motivazione presuppone una violazione dell’art. 132 c.p.c., ipotesi rinvenibile quando la sentenza è del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.
Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14) nè può invocarsi una generica erronea valutazione delle prove.
La domanda di usucapione è stata correttamente accolta sulla base della valutazione delle testimonianze, dei titoli e della ctu ed occorreva una puntuale impugnazione su ciascun elemento dedotto e sulla attività ermeneutica posta in essere dalla sentenza mentre il ricorso richiede un inammissibile riesame del merito trattandosi di valutazione delle prove e nemmeno indica elementi concreti a suffragio delle tesi esposte.
In particolare il primo ed il secondo motivo sono inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale accertato che l’usucapione dei M. è maturata prima del 1976 e che l’atto di compravendita del 2.1.1976 non includeva la particella n. *****.
Infondato è il terzo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c.), avendo la Corte pronunziato su tutte le domande e nei limiti di esse.
Il quarto motivo sulle spese rimane assorbito.
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200 di cui 200 per esborsi oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, con distrazione in favore dell’avv. P.G., dando atto dell’esistenza dei presupposti exD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018
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