Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.23772 del 01/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29711-2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA COREO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIALUCREZIA TURCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4807/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2015 R.G.N. 3886/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA CORBO;

udito l’Avvocato SILVIA LUCANTONI per delega verbale Avvocato ANGELO PANDOLFO.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli con sentenza 4807/2015 ha rigettato l’impugnazione proposta da F.G. nei confronti di Intesa San Paolo, avverso la sentenza che aveva respinto la domanda con la quale l’appellante, già dipendente del Banco di Napoli S.p.A, chiedeva accertarsi il proprio diritto al calcolo della contribuzione volontaria (da versare da parte del datore al Fondo di solidarietà e di sostegno al reddito costituito con D.M. n. 158 del 2000 in relazione all’esodo anticipato di cui all’accordo sottoscritto con il datore presso la DPL di Napoli) secondo le norme di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 10,punto 7 e D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 7 ovvero calcolata su tutta la retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi lavorativi a partire dalla data dell’esodo.

A fondamento della decisione la Corte – richiamata la normativa di settore di cui al D.M. n. 477 del 1997, al contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, ed al D.I. n. 157 del 2000, adottato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3 con cui è stato approvato il Regolamento relativo all’istituzione del suddetto Fondo – osservava che, con riguardo alla contribuzione versata dal Fondo ai lavoratori ammessi a fruire delle relative prestazioni nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in base alla norma di cui alla L. n. 662 del 1966, art. 2, comma 28 i contributi versati dai fondi andavano considerati come contributi figurativi; pertanto, non aveva alcun fondamento giuridico la tesi sostenuta dalla parte appellante secondo cui i contributi oggetto del giudizio avrebbero avuto invece natura di contributi volontari, laddove la chiara dizione della norma, ed anche la circostanza che gli stessi venivano versati in assenza di una prestazione lavorativa, consentivano di ritenere senza ombra di dubbio che tali contributi avessero natura figurativa; e la natura della contribuzione versata dal fondo costituiva uno degli argomenti a sostegno dell’interpretazione fornita dal primo giudice secondo cui la retribuzione su cui doveva calcolarsi la suindicata contribuzione fosse solo quella comprensiva delle voci fisse, posto che ai fini del calcolo della contribuzione figurativa non hanno rilievo variazioni occasionali della retribuzione, sia in senso positivo che negativo. Osservava ancora la Corte che il D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7 stabiliva che la retribuzione andava individuata sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, con l’applicazione dell’aliquota pensionistica dovuta al FPLD nella misura vigente nel momento in cui si colloca l’erogazione degli assegni; e che tenendo conto della ratio della normativa, intesa a contemperare il sostegno al reddito con l’esigenza economica di contenimento della spesa, la stessa norma di cui sopra andava intesa come comprensiva delle sole voci fisse, comprensive degli aumenti stipendiali maturati; anche perchè dove il legislatore aveva voluto intendere la retribuzione come omnicomprensiva aveva sempre indicato la stessa come “retribuzione imponibile” (cfr. D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 7 in materia di contribuzione volontaria).

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.G. con tre motivi ai quali si è opposta Intesa San Paolo con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28 del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e ss. e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 984 e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); atteso che nella modulistica che aveva preceduto ed accompagnato la risoluzione del rapporto, come nell’accordo di risoluzione del rapporto, vi era stato un costante riferimento al versamento di una contribuzione volontaria (quadro D della domanda di accesso al Fondo); mentre la banca aveva versato i contributi su una base diversa rispetto a quella indicata violando l’obbligo assuntosi con il verbale di conciliazione, oltre alla normativa vigente; appariva dunque evidente l’erroneità della sentenza impugnata la quale avrebbe dovuto prendere atto della volontà delle parti consacrata nel verbale di conciliazione, che era cioè quella di proseguire una contribuzione volontaria e di determinare la retribuzione di riferimento tenendo conto di tutte le voci retributive previste dal CCL di settore art. 79, il quale definisce la nozione di retribuzione; in subordine, non poteva essere dichiarata irrilevante la domanda di acquisizione della documentazione proposta dalla ricorrente diretta a provare l’interpretazione data alla norma.

2.- Col secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28 del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e ss. e del D.Lgs. 30 aprile 1997/984 e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), atteso che il D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7 stabilisce chiaramente che la base imponibile in questione è rappresentata dalla “retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune”;

mentre la Corte non aveva spiegato perchè la retribuzione imponibile avrebbe dovuto essere solo quella base nella contrattazione collettiva e perfchè ciò autorizzava la distinzione tra voci fisse e variabili avendo adottato invece un modello omnicomprensivo di voci fosse e variabili.

3.- Col terzo motivo viene dedotta violazione falsa applicazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28 del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e ss. e del D.Lgs. 30 aprile 1997/984 e di ogni altra norma sul principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in quanto la Corte d’Appello era caduta in un grave errore nel qualificare la contribuzione a favore del fondo come figurativa non volontaria.

4.- I tre motivi, da trattare unitariamente per la connessione delle censure, sono infondati e devono essere rigettati, posto che, alla stregua di quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare in altre analoghe fattispecie (sentenze n. 10758/2018; n. 6535/2017, n. 13474/2016; 17162/2016), ai fini dell’individuazione della retribuzione costituente la base di calcolo dei contributi previdenziali per il Fondo di solidarietà per il personale del credito, istituito presso l’INPS, il D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7, rinvia alle disposizioni contrattuali in vigore e, quindi, ad un concetto di retribuzione non comprensivo di emolumenti strettamente dipendenti dall’effettività delle prestazioni lavorative (nella specie, un trecentosessantesimo della retribuzione annua per ogni giornata al momento della cessazione del rapporto), sicchè il compenso per lavoro straordinario non concorre alla determinazione di detta base contributiva, come confermato dal disposto dell’art. 79 del c.c.n.l. del 11 luglio 1999 (“ratione temporis” applicabile), che non lo include tra le voci che compongono il trattamento economico.

5.- E’ stato infatti osservato da questa Corte che il Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158 del 2000 è stato istituito in attuazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, (norma abrogata, a decorrere dal 10 gennaio 2014, dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 3, comma 47, lett. a)), il quale così disponeva: “In attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali.. sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonchè delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali”. La norma disponeva, per quanto qui di interesse, che “Nell’esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento; b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi”.

Il D.M. n. 158 del 2000, che ha approvato il regolamento istitutivo presso l’INPS del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”, ha previsto le prestazioni erogate dal Fondo tra cui, per quel che qui rileva, “b) in via straordinaria: l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e il versamento della contribuzione correlata di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.”

Era altresì previsto che “Qualora l’erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale” (art. 5, comma 1, lett. b).

L’art. 10, comma 12 D.M. cit. disponeva che “La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonchè per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7”. Quest’ultimo comma prevedeva che “La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata”.

6.- La Corte territoriale, pertanto, ha correttamente interpretato la norma nel rispetto del dato letterale, il quale rinvia alle disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e dunque ad un concetto di retribuzione non effettivo, ossia non comprensivo di emolumenti che siano strettamente dipendenti dalla effettività delle prestazioni lavorative. Come si visto, la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al D.M. n. 158 del 2001, art. 10, comma 7 che al riguardo stabilisce che la retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

7.- Il riferimento alla retribuzione dell’ultima mensilità non significa perciò che nel computo dell’importo base per la contribuzione debba intendersi qualsiasi somma o voce percepita, ma vuol semplicemente significare che deve farsi riferimento all’importo della retribuzione quale fissato dalla contrattazione collettiva vigente nel momento della cessazione del rapporto (tenuto conto degli incrementi stipendiali maturati fino all’ultimo mese del rapporto per variazioni nel livello di inquadramento o degli scatti di anzianità maturati), nonchè al criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, senza che sull’importo così ottenuto possano influire variazioni in eccedenza o in difetto dovute a contingenti modalità di svolgimento della prestazione (così Cass. 18/08/2016, n. 17162). La riprova della correttezza di tale interpretazione può trarsi da due diversi argomenti: il primo è dato dal fatto che la stessa Corte, a fronte della estrema variabilità dell’ultima retribuzione effettiva, – nella quale il lavoro straordinario può risultare non solo eventuale ma anche diversamente compensato secondo il meccanismo previsto dalla contrattazione collettiva, – ha ritenuto di individuare quello che la stessa Corte definisce una “sorta di prototipo” dell’ultima mensilità, ricorrendo alla media annuale della retribuzione mensile, finendo in tal modo per creare un criterio di determinazione della retribuzione mensile non previsto, neppure implicitamente, dalla norma in esame; il secondo emerge dalla constatazione che, così interpretato il D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7, si finisce per negare un qualsiasi significato alla contrattazione collettiva nazionale, cui invece rinvia la norma indicata.

Ulteriore argomento è desumibile dal concetto di retribuzione contenuto nel contratto collettivo nazionale applicabile alla vicenda in esame. L’art. 79 del CCNL 1998 dispone che le voci che compongono il trattamento economico del personale delle aree professionali sono le seguenti: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità e, ove spettino, indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese tranviarie, etc.). Tra le voci non è incluso il lavoro straordinario, nè argomenti in contrario possono trarsi dall’articolo 91 dello stesso CCNL, posto pure a base della decisione della corte territoriale, dal momento che la norma si limita a stabilire le modalità di esecuzione delle prestazioni aggiuntive, del lavoro straordinario, nonchè dei criteri di recupero, senza che da ciò possa trarsi la riprova che il lavoro straordinario rientri nella nozione di retribuzione come definita dal contratto collettivo.

8.- Occorre chiarire inoltre che, non possono nutrirsi dubbi sul carattere obbligatorio e non volontario della contribuzione in esame, nè sul carattere vincolato delle disposizioni relative al sistema di calcolo della medesima contribuzione. Si suole definire figurativa la contribuzione che fa seguito ad un accredito convenzionale di contributi in relazione a particolari vicende di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro (servizio militare, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio ai sensi del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 56; intervento della Cassa integrazione guadagni e disoccupazione ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7; L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 26), con i quali si persegue l’obiettivo di estendere anche al futuro trattamento pensionistico la tutela apprestata dalla misura attuale degli ammortizzatori sociali e delle altre prestazioni di sostegno al reddito. La dottrina ha segnalato, peraltro, il carattere disorganico delle diverse previsioni legislative che in taluni casi prevedono l’accredito d’ufficio ed altre volte a domanda, nè vi è omogeneità in ordine all’onere di finanziamento, che talvolta è a carico generale dell’erario ed altre volte è posto a carico di una gestione previdenziale.

I contributi volontari, invece, si caratterizzano per la loro funzione di misura volta a consentire l’incremento della posizione contributiva dell’assicurato attraverso la concessione della facoltà di prosecuzione dell’assicurazione obbligatoria a chi cessa da una attività soggetta alla detta assicurazione.

Nel caso di specie, la L. 23 dicembre 1996, n. 662 contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, all’art. 2. (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo), comma 28, prevede espressamente che nell’esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene, tra gli altri, al principio e al criterio della costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento (lett. a), nonchè alla definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi (lett. b). Alla successiva lett. d) è contemplata, in caso di ricorso ai trattamenti, la previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa. Tale norma è espressamente richiamata dal D.M. n. 158 del 2000, art. 5 che all’art. 1, comma 2, lett. b) stabilisce che il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui al precedente art. 2, comma 1, all’erogazione in via straordinaria di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Il dato normativo prevede, in altri termini, che al finanziamento del Fondo, a decorrere dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del D.M. n. 158 del 2000, si provveda con un contributo ordinario che, per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e da un contributo addizionale, in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%. E’, poi, previsto un contributo straordinario finalizzato alla prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato, da parte del datore di lavoro, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell’art. 4, lett. c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa. In virtù di quanto stabilito dal D.M. Lavoro 27 novembre 1997, n. 477, art. 2, comma 1 ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. L’obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l’erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

9.- Quanto, invece, alla contribuzione figurativa, va rimarcato che essa è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonchè per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito. In ambedue i casi è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, comma 7 del Regolamento) con l’applicazione dell’aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l’erogazione degli assegni. Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia. Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione. La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (art. 10, comma 12 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

10.- E’, dunque, evidente che l’obbligo del Fondo di provvedere ad accreditare la contribuzione presso la gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore costituisce oggetto di una autonoma obbligazione di diritto pubblico che deriva dalle espresse previsioni sopra richiamate che regolano compiutamente il meccanismo di accreditamento e la finalità della stessa contribuzione che, significativamente, il D.M. n. 158 del 2000 definisce correlata in quanto obbligatoriamente rapportata alla prestazione erogata e, dunque, certamente non volontaria quanto al suo verificarsi.

Ciò, a prescindere dalla necessità di sussumere il tipo di contribuzione in esame all’interno di una specifica categoria teorica, dimostra chiaramente la diversità di ratio tra la fattispecie in esame (connessa alla disciplina degli ammortizzatori sociali) e la disposizione di legge invocata dai ricorrenti incidentali, il D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 7 che presuppone – appunto – la valutazione del singolo circa l’utilità della prosecuzione volontaria ed onerosa dell’assicurazione anche quando non vi sono i presupposti della sua obbligatorietà, nonchè l’autorizzazione dell’ente previdenziale.

11.- Infine è stato pure rilevato (Cass. 13874/2016) che, a prescindere da chi e da quando il quadro D della domanda di accesso alle provvidenze del Fondo sottoscritto dal ricorrente sia stato riempito, è certo che l’accordo transattivo concluso tra le parti non avrebbe comunque potuto incidere sulla disciplina contenuta nel D.M. n. 158 sopra citata circa la misura della retribuzione ed il calcolo utile ai fini della determinazione della contribuzione che il Banco si era obbligato a versare, non essendo tali dati nella disponibilità delle parti, in quanto essi trovano la loro compiuta disciplina nel D.M. istitutivo del Fondo di solidarietà a favore del personale dipendente delle banche. L’accordo transattivo intercorso tra le parti con riferimento all’assegno straordinario non può essere interpretato se non nel senso che la Banca si sarebbe attivata per far ottenere al lavoratore le provvidenze previste dal Fondo di solidarietà secondo le regole da questo previste, non derogabili in quanto legislativamente determinate ed avrebbe provveduto alla prosecuzione dei versamenti contributivi per il lavoratore fino alla data di maturazione dell’anzianità utile al pensionamento.

12.- In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. L’obiettiva controvertibilità della questione interpretativa sottesa al presente giudizio, attestata anche dalle differenti opzioni adottate dai giudici di merito, sorreggono la decisione di compensare le spese dell’intero giudizio.

13.- Deve darsi atto inoltre che sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione della spese processuali. Ai sensi del contri dell’art.13 comma 1 quater del Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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