LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1846-2016 proposto da:
M.O., G.R., B.M.C., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati SILVIA PARASCANDOLO e GIORGIO PIRANI, che le rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
– ALITALIA – SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA e MARCO MARAZZA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA – COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA e MARCO MARAZZA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 8208/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2015 R.G.N. 2930/2015.
RILEVATO CHE:
con sentenza nr. 8208 del 19.11.2015, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo proposto dalle odierne ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, pronunciando in merito al licenziamento collettivo comunicato da ALITALIA CAI S.p.A. il 31.10.2014, ne accertava l’inefficacia e, dichiarati risolti i rapporti di lavoro dalla data del licenziamento, condannava ALITALIA CAI S.p.A. al pagamento, in favore di ciascuna lavoratrice, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi;
hanno proposto ricorso per cassazione le lavoratrici, affidato a cinque motivi (violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1992, artt. 1 e 4; violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 e art. 9 in relazione all’obbligo di indicazione del numero del personale eccedente; violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 in relazione ai criteri di scelta; violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 cod. civ., con riferimento alla ritenuta riducibilità dell’indennità di preavviso; violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, dell’art. 2112 cod. civ. e della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis);
hanno resistito, con controricorso, la COMPAGNIA AEREA ALITALIA S.p.A. (già ALITALIA-Compagnia Aerea Italiana S.p.A.) e l’ALITALIA-Società Aerea Italiana S.p.A.;
nelle more è stato depositato il verbale della conciliazione intervenuta il 12.10.2007 in sede di Commissione di Certificazione.
CONSIDERATO CHE:
il 19.10.2017 le parti hanno conciliato la presente lite con verbale redatto in sede di commissione di certificazione;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di legittimità ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del processo;
le spese, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018