LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24433/2014 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO NAPPI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
ANAS S.P.A. – AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato ROSA LANATA’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2937/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2014, R.G.N. 4325/2010.
RILEVATO
che la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di P.S., dipendente di ANAS s.p.a., la quale, inquadrata nella posizione organizzativa ed economica B1 c.c.n.l. applicabile, aveva chiesto l’inquadramento nella posizione organizzativa ed economica Al, profilo professionale di “Coordinatore amministrativo” c.c.n.l. corrispondente alle mansioni superiori asseritamente svolte;
1.1. che la statuizione di conferma è stata fondata sulla considerazione che i compiti descritti negli attestati dei superiori prodotti dalla dipendente, confermati dalla prova orale, non evidenziavano il grado di autonomia e responsabilità richiesti per l’inquadramento reclamato; tali compiti consistevano essenzialmente in attività preparatoria e successiva alla decisione – la quale faceva capo ad altri soggetti – in relazione alle procedure di scelta dei libri delle riviste, degli abbonamenti e delle banche dati da acquistare ed alla sottoscrizione dei relativi contratti;
2. che per la cassazione della sentenza di secondo grado ha proposto ricorso P.S. sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1; ANAS s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 75 c.c.n.l. ANAS 2002/2005 nonchè dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e dell’art. 416 c.p.c.. Censura la sentenza impugnata in quanto adottata in violazione del principio di non contestazione con conseguente radicale violazione delle previsioni collettive. Assume che le allegazioni relative ai compiti espletati nel periodo dedotto, confermati dalla prova orale e dagli attestati dei dirigenti, non avevano costituito oggetto di specifica contestazione da parte di ANAS s.p.a. e che gli stessi erano riconducibili al profilo rivendicato;
1.1. che il motivo è inammissibile;
1.2. che, invero, l’assunto del carattere pacifico delle circostanze di fatto relative ai compiti svolti, oggetto di allegazione nel ricorso di primo grado, non è sorretto dalla trascrizione o riassunto della memoria di costituzione di primo grado di ANAS s.p.a., destinati a dimostrare il carattere “pacifico” delle dette circostanze, come, invece, prescritto al fine della valida censura della decisione (Cass. 12/10/2017 n. 24062; Cass. 13/10/2016 n. 20637); tale onere non può ritenersi assolto dalla riproduzione di alcune espressioni contenute in vari punti della memoria di costituzione ANAS di primo grado (v. pag. 8, ricorso ultimo capoverso, con prosecuzione a pagina 9) le quali, per il loro carattere parziale e per non essere riprodotto il contesto argomentativo nel quale le stesse si collocano, non consentono di ricostruire la posizione difensiva di ANAS con riferimento all’onere di specifica contestazione sulla stessa gravante ai sensi dell’art. 416 c.p.c.;
1.3. che alla inammissibilità della censura relativa al carattere pacifico delle mansioni oggetto di allegazione nel ricorso di primo grado, consegue la inammissibilità, per difetto di pertinenza con le ragioni della decisione impugnata, della deduzione che, sulla base di tale pretesa “non contestazione” delle mansioni allegate, assume la riconducibilità delle stesse alla declaratoria contrattuale corrispondente all’inquadramento rivendicato;
1.4. che l’esame nel merito della censura con la quale si assume l’errore del giudice di appello per avere escluso la riconducibilità delle mansioni di cui agli attestati dei superiori, all’inquadramento nella posizione A1, risulta precluso dalla mancata trascrizione o riassunto dei documenti in questione e dalla omessa indicazione dei dati indispensabili a consentirne il reperimento nell’ambito dei fascicoli di parte o del fascicolo di ufficio, come, invece prescritto al fine della valida censura della decisione (v. tra le altre Cass. 12/12/2014 26174; Cass. 07/06/2017 n. 14107);
1.5. che parimenti inammissibili, per una pluralità di profili, sono le censure fondate sull’assunto che la prova orale aveva dimostrato il coordinamento di un gruppo di impiegati di professionalità inferiore da parte della P. e lo svolgimento di attività istruttoria, così integrando alcune delle specifiche ipotesi previste dalla declaratoria di riferimento; le deposizioni testimoniali non sono, infatti, evocate nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per cui valgono le considerazioni già espresse al paragrafo 1.4. e, comunque, la censura non è conforme all’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla stregua del quale l’accertamento alla base del decisum può essere inficiato solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico di rilevanza decisiva (Cass. Sez. Un. 7/4/2014 n. 8053); tale fatto storico non può ritenersi integrato con riferimento all’asserito svolgimento di attività di coordinamento di impiegati di professionalità inferiore, il cui accertamento costituisce frutto di apprezzamento probatorio riservato al giudice di legittimità;
1.6. che è inammissibile, in quanto non pertinente con le ragioni del decisum, la censura che ascrive alla Corte di merito di avere ritenuto che il riconoscimento dell’inquadramento reclamato implicava la necessità di svolgimento di tutte le mansioni previste dalla declaratoria contrattuale, laddove la conferma del rigetto della domanda attorea è stato fondato sulla carenza di prova degli indispensabili requisiti di autonomia e responsabilità nell’attività espletata;
2. che alla inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.
3. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018
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