LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9204-2017 proposto da:
C.P. ARTE CONTEMPORANEA S. GIUSTINA S.R.L. C.F/P.I.
*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA FONTIROSSI;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ***** S.R.L. UNIPERSONALE, C.F./P.I.
*****, in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCRINO n.5, presso lo studio dell’avvocato LUCIO TAMBURRO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI BALDINI;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LUCCA, depositato il 17/03/2017, emesso sul procedimento iscritto al n2198/2016 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO CHE 1. – Con decreto del 17 marzo 2017 il Tribunale di Lucca ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.r.l. unipersonale proposta da C.P. Arte Contemporanea S. Giustina S.r.l. volta alla ammissione al passivo di un proprio credito in chirografo per 25.000 oltre accessori a titolo di corrispettivo per l’espletamento dell’incarico di allestimento delle mostre degli artisti P.G. e M.G.M..
A fondamento della decisione il Tribunale ha ritenuto che la società opponente non avesse dato prova della conclusione del contratto con quella poi fallita e che le prove orali capitolate in atto di opposizione fossero inammissibili o irrilevanti ai fini della decisione.
2. – Per la cassazione del decreto C.P. Arte Contemporanea S. Giustina S.r.l. ha proposto ricorso per due motivi. Il Fallimento ***** S.r.l. unipersonale ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE 3. Il primo motivo denuncia violazione/o falsa applicazione dell’art. 2724 c.c., n. 1, in punto di eccezioni al divieto di prova testimoniale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare, in particolare con riguardo al capitolo otto della prova testimoniale, una pluralità di principi di prova scritta che avrebbero dovuto condurre alla ammissione del mezzo.
Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. in punto di modi di deduzione della prova per testimoni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver denegato l’ammissione della prova senza porre il contenuto di essa in relazione con gli altri atti di causa e con le deduzioni dei contendenti nonchè tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti precisazioni e i testi.
RITENUTO CHE:
4. – Il Collegio ha autorizzato la redazione dell’ordinanza in modalità semplificata.
5. Il giudizio è estinto per rinuncia concorde delle parti.
6. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018