LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9780-2017 proposto da:
REGIONE CALABRIA, C.F. *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABINO n. 12, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FALDUTO;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA, denominato “IONIO CROTONESE”, già “Consorzio Bonifica DALLA VALLE DEL NETO” C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PIGNOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.548/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO CHE 1. – Con sentenza del 24 marzo 2017 la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto dalla Regione Calabria nei confronti del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva condannato la Regione al pagamento, in favore del Consorzio attore, già Consorzio di Bonifica della Bassa Valle del Net, della somma di Euro 1.462.608,79, oltre interessi, rivalutazione e spese, dovuto in forza di convenzione, concernente la gestione dell’acquedotto intersettoriale del *****, stipulata originariamente con la Cassa del Mezzogiorno alla quale era succeduta la Regione convenuta.
Ha ritenuto la Corte territoriale:
-) che fosse inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. l’eccezione nuova formulata in appello dalla Regione, in ordine all’insussistenza del diritto di credito azionato per omessa prova del medesimo, a fronte dell’eccezione spiegata in primo grado con riguardo al diverso profilo della mancanza di conformità della documentazione posta dal Consorzio a sostegno della domanda;
-) che fosse parimenti nuova ai sensi della medesima disposizione l’eccezione di inottemperanza da parte del Consorzio, alla disposizione di cui all’art. 4, comma 2, della convenzione intercorsa tra le parti, secondo il quale, il rimborso spettante al consorzio, calcolato secondo le modalità e nella misura prevista dalla convenzione, avrebbe dovuto essere erogato in base a bilancio di previsione, da presentarsi annualmente, compilato sulla scorta del consuntivo delle spese sostenute per l’esercizio precedente;
-) che fosse infondato il motivo d’appello concernente l’errata quantificazione delle somme dovute.
2. Per la cassazione della sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Il Consorzio ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE 3. Il primo motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., omesso esame circa fatti decisivi della controversia”, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la novità delle mere difese, o tutt’al più eccezioni in senso lato, spiegate dalla Regione in appello, concernenti, in breve, l’idoneità probatoria della documentazione prodotta dal Consorzio, le quali, d’altro canto, erano già state proposte in primo grado.
Il secondo motivo denuncia: “Violazione dell’art. 2697 c.c., omesso esame circa fatti decisivi della controversia”, censurando la sentenza impugnata perchè, omettendo la dovuta valutazione della documentazione in atti, non aveva osservato la regola posta alla norma richiamata in rubrica, che impone all’attore di fornire la prova del fatto costitutivo della domanda.
RITENUTO CHE:
4. – Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione dell’ordinanza in modalità semplificata.
5. Il ricorso è manifestamente fondato.
I due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono difatti manifestamente fondati.
E’ cosa nota che le mere difese si collocano al di fuori del campo di applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2: ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, difatti, non sono ammissibili in appello nuove eccezioni, al di fuori di quelle rilevabili anche d’ufficio, mentre sono proponibili le mere difese, che si differenziano dalle prime poichè con esse le parti si limitano a contestare genericamente le reciproche pretese (Cass. 19 luglio 2005, n. 15211, che ha giudicato ammissibile in appello la contestazione circa il difetto di prova sull’esecuzione di opere non autorizzate da parte del conduttore nell’ambito di un rapporto di locazione, non trattandosi di un’eccezione in senso stretto bensì di mera difesa, in quanto volta a contestare un presupposto di fondatezza della domanda; Cass. 12 settembre 2005, n. 18096) Più in particolare, sono “mere difese” quelle volte a contrastare le avverse deduzioni senza tradursi nell’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse. La proposizione di una mera difesa, sebbene nuova, non è dunque preclusa in appello, giacchè le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2 bis sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero “non rilevabili d’ufficio”, e non, indistintamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte.
Nel caso in esame, è di tutta evidenza che la Regione, lungi dal dedurre la sussistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’avversa pretesa creditoria, ne ha semplicemente dedotto l’infondatezza per mancanza di prova, attesa – secondo la sua prospettazione – l’inidoneità a fini probatori della documentazione prodotta dal Consorzio: l’appellante, cioè, ha per l’appunto proposto una mera difesa, senz’altro ammissibile in appello, il che rende superfluo aggiungere che detta difesa, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, pagina 4, laddove riferisce che la Regione, con la comparsa di costituzione in primo grado, aveva resistito alla domanda perchè “non provata attraverso idonea doeumenta5cione”, erano già state introdotte dinanzi al primo giudice e, dunque, soltanto meglio specificate in appello.
La sentenza è pertanto cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, la quale si atterrà ai principi dianzi ricordati e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018