LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11155/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO LAIS, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LAIS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3732/13/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA, depositata il 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione da parte di C.I.G. del silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992, per i soggetti non imprenditori residenti nei Comuni interessati dal sisma del 1990, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. Riteneva la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento e preso atto che il sostituto d’imposta ha operato le ritenute Irpef per gli anni di riferimento, che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del rimborso richiesto, estensibile anche a coloro che avevano già assolto l’obbligo tributario ed ai sostituiti d’imposta.
C.G. resiste con controricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo del ricorso si denuncia violazione, ex art. 360, n. 3, L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene la ricorrente che, alla stregua della suddetta disciplina normativa, obbligato al versamento all’Erario delle ritenute d’acconto era esclusivamente il sostituto d’imposta (datore di lavoro), il quale, pertanto, era l’unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso, non avendo – per contro il sostituito (lavoratore dipendente) alcuna legittimazione al riguardo.
Il ricorso va rigettato, confermando il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale, “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta), sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass. n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 665 “i titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016).
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.200,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018