LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11230/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO GUASTELLA;
controricorrente –
avverso la sentenza n. 4026/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA, depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia, n. 3637/34/2016 dep. 20.10.16, che su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992, mediante le ritenute effettuate e versate all’Amministrazione finanziaria dal datore di lavoro/sostituto di imposta, con istanza presentata il 3.1.2008 dal lavoratore dipendente/sostituito, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. Riteneva la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del rimborso chiesto dal contribuente.
L.R. si costituisce con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate deposita memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo del ricorso si denuncia violazione, ex art. 360 n. 3, L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene la ricorrente che, alla stregua della suddetta disciplina normativa, obbligato al versamento all’Erario delle ritenute d’acconto era esclusivamente il sostituto d’imposta (datore di lavoro), il quale, pertanto, era l’unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso, non avendo – per contro – il sostituito (lavoratore dipendente) alcuna legittimazione al riguardo.
2. Il ricorso va rigettato, confermando il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale, “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta), sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass. n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).
3. In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass. n. 23339/2017, n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017, n. 18905/2016, n. 14406/2016, n. 15252 del 2016).
4. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro. 1.000,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018