LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11464/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2930/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIA, depositata il 10/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Don. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento e avviso di accertamento per Irpef anno 2004, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancato deposito entro trenta giorni nella segreteria della CTR dell’originale del ricorso con la copia della ricevuta postale di spedizione dell’appello, così non consentendo il riscontro della tempestività dello stesso.
Il contribuenteè rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso, basato su unico motivo inerente violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22, art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4 e violazione dell’art. 2699 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3) è fondato, dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte (SU n. 13452/2017) oveè statuito che “nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario”.
A motivo di tale conclusione è stato sostenuto che, solo in tal caso, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. In caso contrario, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza).
Va ribadito che ai sensi della CEDU e della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 26560/14) le sanzioni di inammissibilità devono essere interpretate in modo rigoroso e da ritenersi limitate.
Nella fattispecie la CTR ha omesso di rilevare l’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato, come risulta dalla cartolina – riprodotta nel ricorso e già depositata in atti insieme con l’atto di appello – che reca la data di ricezione del 20.11.2012, e quindi entro il termine di trenta giorni dalla spedizione, datata 16.11.2012, come si evince dalla stessa ricevuta di ricevimento.
La sentenza va conseguentemente cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018
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