LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28431-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.M.G. IMPIANTI GAS DI G.M. & C. sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO BUSSANI;
– controricorrente –
sul ricorso 13252-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
GH.MI., G.M., nella qualità di soci della Società
A.M.G. – IMPIANTI GAS DI G.M. C. SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO BUSSANI;
– controricorrenti –
sul ricorso 13253-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.M., GH.MI., nella qualità di soci della Società
A.M.G. INIPIANTI GAS G.M. & C. SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO BUSSANI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3030/42/2016 e le sentenze n. 6140/42/2016 e n. 6141/42/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO, depositate il 24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Don. MARIA ENZA LA TERZA.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso r.g.n. 28431/16 l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 3030/42/16 dep. il 18.5.2016, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per Iva e Irap anni 2008 e 2009, emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) rilevata l’insussistenza della violazione del litisconsorzio necessario – posto che i ricorsi dei soci sono stati discussi successivamente ai ricorsi presentati dalla società, ma basati sulle medesime doglianze – ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. Ciò in quanto a seguito di accertamento con adesione era stata instaurata la procedura di contraddittorio con (tre) incontri fra le parti, senza che venisse redatto alcun verbale di chiusura e senza che l’Ufficio abbia tenuto conto negli atti impositivi delle argomentazioni della contribuente, volte a giustificare l’antieconomicità delle operazioni.
La Società si è costituita con controricorso e ha presentato memoria.
Con ricorsi r.g.r. 13252/2017 e con ricorso r.g.r. 13253/17, l’Agenzia ricorre per la cassazione delle sentenze della C.T.R. Lombardia n. 6140/42/16 e n. 6141/42/16 depositate entrambe il 24.11.2016, che in controversia su avvisi di accertamento anni 2008 e 2009 a carico di G.M. e Gh.Mi. – derivanti dall’accertamento effettuato alla società AGM impianti sas di G.M. & C. – ha respinto l’appello dell’Ufficio. La C.T.R. ha confermato la decisione della CTP di Lecco, che aveva accolto i ricorsi dei soci sulla base di una precedente decisione di accoglimento del ricorso della società (n. 213/2014, motivata dalla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7), rilevata l’anomalia di un contraddittorio non formalizzato, nonostante vi fosse stata una interlocuzione fra le parti in tre successivi incontri, ritenendo “poco convincenti gli argomenti spesi dall’Ufficio rispetto all’antieconomicità della gestione” a fondamento del ricarico applicato, in relazione alla documentazione fornita sulla “contrazione degli affari in anni di crisi economica”.
In entrambi i ricorsi M. e Gh.Mi. si sono costituiti con controricorso.
La causa è stata rinviata a nuovo ruolo per riunione con i procedimenti nei confronti dei soci pendenti in Cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vanno preliminarmente riuniti al ricorso r.g.r. 28431/16 i ricorsi r.g.r. 13252/2017 e 13253/2017, per evidente connessione, trattandosi di ricorsi proposti da società di persone e soci della stessa.
2. Col primo motivo del ricorso r.g.n. 28431/16 si deduce error in procedendo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1 e degli artt. 101 e 102 c.p.c., essendo stata la controversia decisa limitatamente alla società, senza il necessario intervento nel medesimo giudizio di tutti i soci.
2.1. Il motivo è fondato, sussistendo la dedotta violazione del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, in applicazione del principio di unitarietà dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei soci delle stesse, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi (Cass. n. 20075/14; n. 15566/16).
2.2. Nè ricorrono nella fattispecie le condizioni, come individuate dalla giurisprudenza: Cass. n. 3830/10, ex plurimis n. 29843/17, 3789/18, 1472/18), di una ricomposizione sostanziale dell’unicità della causa, perchè fra le condizioni individuate dalla giurisprudenza per ritenere integrato il litisconsorzio necessario, manca “la simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito” (SU1052/2007; 14815/2008). Non risulta infatti ci sia stata contestualità di trattazione in primo grado fra i tre procedimenti ed ha pertanto errato la CTR a ritenere insussistente la violazione del litisconsorzio necessario per essere stati i ricorsi dei soci riuniti successivamente ai ricorsi presentati dalla società, e basati sulle medesime doglianze.
2.3. La riunione dei ricorsi in questa sede – al fine di una unitaria trattazione da parte della C.T.P. – non è idonea a sanare, come erroneamente ritenuto dai controricorrenti, il vulnus creato dalla mancata “simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito” (S.U. n. 1052/2007; n. 14815/2008 cit.), peraltro rilevabile d’ufficio, che comporta la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo.
3. Gli altri motivi dei ricorsi restano, dunque, assorbiti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTP di Lecco, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Riunisce al ricorso r.g.r. 28431/16, i ricorsi r.g.r. 13252/2017 e 13253/2017; accoglie il primo motivo del ricorso r.g.n. 28431/16 e dichiara assorbiti i restanti; cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018