LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14405-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, rappresentato e difeso dall’avvocato OMAR CHIARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7133/34/2016 della COMMISSIONE REGIONALE di MILANO, depositata il 20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TERZA.
RITENUTO CHE L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della sentenza della CTR della Lombardia, n. 7133/16 dep. 20.12.16, che in controversia su avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 ai fini Irpef e Irap anno 2007, impugnato da B.C.M., esercente attività di pompe funebri, ha accolto l’appello del contribuente. La CTR ha ritenuto che i versamenti bancari eseguiti dal contribuente e dalla moglie delegata indicavano nella causale il prestito alla suocera per il ripianamento della “situazione di sconfino del conto corrente” con “adeguata documentazione riportante il saldo del conto all’esito dell’operazione di versamento”. Quanto ai prelevamenti, ha ritenuto sufficiente l’indicazione del soggetto beneficiario, con conseguente assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente.
Il contribuente si costituisce con controricorso Considerato che:
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 2697 c.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto sufficiente l’indicazione del beneficiario dei prelevamenti contestati.
2. Il motivo va respinto, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass. n. 16697 del 09/08/2016, n. 3628 del 10/02/2017, n. 7951 del 30/03/2018).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2500,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018