LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14734-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1288/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA, depositata il 14/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Veneto, n. 1288/8/16 dep. 14.12.2016, che in controversia su impugnazione, da parte di D.A., di avviso di accertamento sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, ai fini Irpef per gli anni 2007 e 2008 per i quali non era stata presentata la dichiarazione annuale, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. In particolare la C.T.R. ha ritenuto fondato il motivo – riproposto in appello dal contribuente della mancata applicazione da parte dell’Ufficio del cd. nuovo redditometro, D.L. n. 78 del 2010, ex art. 22 e non avere riscontrato la concreta condizione del contribuente, dovendo l’Amministrazione “quanto meno verificare tramite riscontri con le effettive condizioni di vita del contribuente, la plausibilità concreta dei risultati emersi dalla meccanica applicazione dei parametri di computo del “vecchio” redditometro”.
Il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo, col quale l’Agenzia deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, D.M. 24 dicembre 2012 e art. 2697 c.c., va accolto, confermando la giurisprudenza sull’efficacia temporale delle modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1.
Il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1 infatti, prevede espressamente che le modifiche che esso reca al testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 abbiano “effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire per gli accertamenti del reddito relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009).
Va pertanto confermato il principio secondo cui in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, conseguentemente, l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento. (Cass. 6 Ottobre, 2014, n. 21041, Cass. 29 Gennaio, 2016, n. 1772, n. 7590 del 23/03/2017). Pertanto, in presenza delle metodologie effettivamente applicabili sulla scorta del redditometro in vigore, l’Ufficio ha correttamente proceduto al relativo accertamento.
S’impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuova valutazione alla CTR del Veneto, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018