Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23822 del 01/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11772-2016 proposto da:

MANUEL COSTRUZIONI S.A.S. DI L.M.L.F. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO n.15, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO TRANFA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5768/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi del dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 5768/1/2015, depositata il 4 novembre 2015, non notificata, la CTR del Lazio rigettò l’appello proposto dalla Manuel Costruzioni S.a.s. di L.M.L.F. & C. (di seguito società) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso della società avverso avviso di accertamento per IVA, IRAP ed altro per l’anno 2006.

Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria. L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omesso avviso dell’udienza di discussione, che aveva pregiudicato il diritto al contraddittorio, ex art. 24 Cost., della ricorrente, impedendo alla parte di partecipare, per mezzo del proprio difensore, all’udienza di discussione o di svolgere altrimenti in modo adeguato le proprie difese.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha chiarito che “Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 (…), adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 29 gennaio 2016, n. 1786; Cass. sez. 6-5, ord. 14 maggio 2013, n. 1786).

1.2. La sentenza impugnata, da un lato, dà conto essa stessa dell’omessa comunicazione al difensore della contribuente dell’udienza di discussione in primo grado, essendo stato spedito l’avviso ad indirizzo di posta elettronica certificata non indicato in ricorso e non corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata propria dell’ordine di appartenenza del difensore della ricorrente in primo grado, dall’altro, in modo assolutamente perplesso, si è limitata ad affermare che “non sembra” che detta circostanza abbia limitato il diritto di difesa, non precisando quindi se la contribuente abbia avuto modo comunque di partecipare all’udienza di discussione in primo grado o abbia potuto depositare tempestiva memoria qualora avesse comunque acquisito aliunde conoscenza della data fissata per l’udienza di discussione del giudizio in primo grado (si veda Cass. sez. 6-5, ord. 1 dicembre 2017, n. 28843).

2. Il motivo va pertanto accolto, dovendo dichiararsi la nullità del giudizio, restando assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata cassata con rimessione, ex art. 383 c.p.c., comma 3, della causa alla CTP di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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