LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23719 – 2014 R.G. proposto da:
C.B.R., – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Alessandro Scrima ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Monte Verde, n. 162, presso lo studio dell’avvocato Giorgio Marcelli;
– ricorrente –
contro
A.C.A.M.G., – c.f. ***** –
A.A.M.R. – c.f. ***** – rappresentate e difese in virtù
di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Giovanni Liguori ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Garigliano, n. 11, presso lo studio dell’avvocato Nicola Maione;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della corte d’appello di Palermo n. 1415 dei 18.7/12.9.2014, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 aprile 2018 del consigliere dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto notificato il 21.4.2004 C.B.R. citava a comparire dinanzi al tribunale di Palermo A.C.A.M.G. e A.A.M.R..
Chiedeva dichiararsi la nullità ex art. 782 c.c., per difetto di forma, della scrittura con cui in data 13.10.1993 il proprio dante causa, C.B.G., aveva dichiarato di donare a A.G. il dipinto su legno raffigurante S. Cristoforo attribuito a P.J. e condannarsi le convenute, eredi legittime dell’ A., alla restituzione dell’opera.
Si costituivano le convenute.
Instavano per il rigetto dell’avversa domanda; in via riconvenzionale chiedevano, tra l’altro, dichiararsi e darsi atto dell’intervenuto acquisto da parte loro per usucapione della proprietà del dipinto.
Con la memoria ex art. 180 c.p.c. l’attore disconosceva la scrittura datata 13.10.1993.
Assunti l’interrogatorio formale e la prova per testimoni, con sentenza n. 1537/2008 l’adito tribunale accoglieva le domande attoree, rigettava le domande riconvenzionali, dichiarava nulla ex art. 782 c.c. la scrittura del 13.10.1993 e condannava le convenute a restituire all’attore l’opera pittorica.
Proponevano appello A.C.A.M.G. e A.A.M.R..
Resisteva C.B.R..
Con sentenza n. 1415 dei 18.7/12.9.2014 la corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame ed, in parziale riforma del primo dictum, dichiarava le appellanti proprietarie, per intervenuta usucapione, del dipinto su legno attribuito a P.J.; compensava per intero le spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.B.R.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
A.C.A.M.G. e A.A.M.R. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la corte di merito ha totalmente obliterato il fatto decisivo della continuità decennale del possesso; che infatti la corte si è limitata a ritenere provato che il possesso del dipinto da parte di A.G. risale ad epoca anteriore e prossima al 5.5.1993.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la corte territoriale ha totalmente omesso la valutazione del fatto decisivo costituito dal disconoscimento da parte sua della scrittura datata 13.10.1993, recante la sottoscrizione del proprio dante causa, e dalla mancata proposizione di istanza di verificazione da parte delle eredi A..
Deduce in particolare che la corte palermitana ha correlato alla suddetta scrittura la presunzione di buona fede del possesso di A.G.; che viceversa la corte avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione di buona fede, qualora avesse esaminato talune ulteriori risultanze istruttorie, tra cui le dichiarazioni rese dalla teste I..
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la corte siciliana ha posto a fondamento della sua decisione argomentazioni contrastanti e inconciliabili, che si elidono a vicenda.
I motivi di ricorso sono strettamente connessi.
Il che ne suggerisce l’esame contestuale.
Gli esperiti motivi in ogni caso sono destituititi di fondamento.
Ovviamente gli asseriti vizi motivazionali rilevano, ratione temporis, nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.
In quest’ottica si osserva quanto segue.
Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d’appello ha ancorato il suo dictum.
Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Dall’altro, che la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa ovvero l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del dipinto in mancanza di titolo idoneo in virtù del possesso acquistato in buona fede e continuato per dieci anni.
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte palermitana, risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale (“(…), ritenendosi la maggiore attendibilità delle prime due testimonianze in quanto provenienti da soggetti che hanno manifestato una conoscenza diretta e reiterata della situazione possessoria oggetto di controversia, al contrario delle testi I. e P.”: così sentenza d’appello, pag. 4; “alla luce di quanto detto, va ritenuto provato che il possesso del dipinto da parte dell’ A. risalga ad epoca anteriore e prossima al 5 maggio 1993, dovendosi altresì presumere la buona fede di tale possesso alla luce della scrittura privata (…) dichiarata nulla per difetto di forma”: così sentenza d’appello, pagg. 4 – 5).
Specificamente si rimarca che correttamente la corte siciliana ha ancorato alla scrittura privata del 13.10.1993, ancorchè disconosciuta ed ancorchè nulla per difetto di forma, il riscontro della buona fede richiesta dall’ipotesi di usucapione di cui all’art. 1161 c.c., comma 1.
Invero questa Corte spiega che l’accertamento dello stato di buona fede del possessore di un titolo nominativo azionario deve ritenersi possibile e non è precluso allorchè, esibita dal possessore nel giudizio di revindica dei titoli la scrittura di trasferimento in suo favore, il rivendicante disconosca la firma ivi apposta, ed il possessore non chieda la verificazione del documento, poichè, dovendo lo stato di buona (o mala) fede accertarsi con riferimento ai due momenti dello acquisto del possesso del titolo e della intestazione formale, il disconoscimento successivo, se importa che la scrittura non possa essere più utilizzata in giudizio come mezzo di prova del trasferimento dei titoli, non impedisce di tenerne conto per accertare lo stato di buona (o mala) fede nel momento in cui ebbe inizio la situazione possessoria, al fine di valutare la fondatezza dell’eccezione di usucapione abbreviata proposta in giudizio dal possessore del titolo (cfr. Cass. 6.4.1982, n. 2103).
Del resto ai sensi dell’art. 1147 c.c., u.c., “la buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto”.
Per altro verso, precipuamente con il primo e con il secondo motivo, il ricorrente censura la pretesa distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“sulla base di quanto dichiarato dai testi M. e P., (…) ritenuti più attendibili e sulle cui dichiarazioni (la corte di merito) ha fondato il proprio convincimento, avrebbe dovuto affermare che il possesso continuato del dipinto può ritenersi dimostrato dal 5.05.93 fino alla morte dell’ A. (avvenuta nel *****) e, dunque, per un lasso temporale (*****) insufficiente”: così ricorso, pag. 12; “la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione iuris tantum di buona fede nell’asserito acquisto del possesso del dipinto da parte del dante causa delle odierne resistenti, ove avesse esaminato i seguenti elementi costituenti inequivoca prova contraria, e più precisamente: (…)”: così ricorso, pag. 15).
E tuttavia, da un lato, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
E tuttavia, dall’altro, è inammissibile il motivo di ricorso che sollecita la revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò si risolve in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul “fatto”, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (siccome già si riconosceva nel vigore dell’abrogato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1: cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).
Con precipuo riferimento al terzo motivo si evidenzia infine che nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Il ricorso è datato 6.10.2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis medesimo D.P.R..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, C.B.R., a rimborsare alle controricorrenti, A.C.A.M.G. e A.A.M.R., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro =3.200,00=, di cui Euro =200,00= per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2018