Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.23874 del 02/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17724-2013 proposto da:

R.A.S., C.F. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PATRIZI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA CONSUELO ALONGE, MATTEO CAVALLINI, CANTISANI DANIELA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO A.S.P. AG, già

A.U.S.L./***** AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHERUSIO 18, presso lo studio del prof. FERRANTE FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO DE LUCA giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2066/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/01/2013 R.G.N. 1538/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, ha respinto la domanda di R.A.S., la quale aveva dedotto di avere svolto dal gennaio 2000 la funzione di dirigente responsabile dell’Unità operativa del Servizio Sociale – struttura operante alle dirette dipendenze del Direttore sanitario -, senza però ottenere nè l’inquadramento organico quale dirigente, nè il trattamento economico proprio della qualifica dirigenziale. Il giudice di primo grado aveva negato il diritto all’inquadramento nella carriera dirigenziale ma aveva riconosciuto alla ricorrente, a partire dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della L. n. 138 del 2004, le differenze economiche proprie dell’area della dirigenza sanitaria.

2. La Corte territoriale, nel respingere anche tale capo di domanda, ha osservato che:

– sulla problematica conseguente ai pregressi provvedimenti amministrativi con i quali alcune aziende sanitarie territoriali avevano provveduto, anteriormente all’entrata in vigore della legge istitutiva della figura dirigenziale nella specifica area professionale dell’assistenza sociale (L. n. 251 del 2000, art. 7 novellato dal D.L. n. 138 del 2004), al conferimento di incarichi dirigenziali nel settore dei Servizi sociali, la medesima Corte di appello aveva preso posizione in una precedente pronuncia (sentenza n. 1149 del 9.6.2011, in causa Arnas c/ D.C.) “dalla quale non vi è ragione di discostarsi”;

– l’organizzazione dei pubblici uffici è materia soggetta a riserva di legge, per cui l’adozione da parte dell’assessore alla sanità della Regione Sicilia delle linee guida per l’istituzione del servizio sociale delle aziende sanitarie configura un atto di macro-organizzazione dei servizi all’interno del sistema sanitario regionale e in tal senso si è mosso anche il legislatore che, con la L. n. 251 del 2000 cit., art. 7 nel testo novellato nel 2004, ha previsto un sistema nel quale, almeno fino a quando le singole aziende territoriali non abbiano esercitato la facoltà di conferimento degli incarichi dirigenziali, “non si è data l’esistenza nella pianta organica delle predette aziende di uffici dirigenziali nel settore dei servizi sociali, nè è possibile, se non apoditticamente, ricondurre all’esercizio di fatto di mansioni direttive e di coordinamento, l’individuazione di una sfera di competenza e di un profilo professionale che attendeva una regolamentazione positiva da parte delle fonti contrattuali delegate”;

– va “disatteso l’argomento prospettato dalla R. riguardo il c.d. rinvio dinamico che dalla L. n. 251 del 2000, art. 7, comma 2, procederebbe verso l’art. 42, comma 6 del contratto integrativo, in guisa da estendere la disciplina economica ivi prevista per le figure dirigenziali non mediche a quella dei dirigenti dei servizi sociali, permanendo irrisolta l’obiezione che muove dall’esistenza dell’ufficio come conditio sine qua non per l’attribuzione di tutte le prerogative, normative ed economiche, proprie della qualifica dirigenziale”.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la R. prospettando tre motivi di ricorso. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento resiste con controricorso. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori determina l’obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente della misura della quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato a prescindere dall’eventuale assenza di un’assegnazione formale del dipendente a mansioni superiori.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2000, art. 7, comma 2, (come novellato dal D.L. n. 81 del 2004, convertito in L. n. 138 del 2004), artt. 41 e 42 del contratto collettivo integrativo dell’Area dirigenza sanitaria non medica dell’8.6.2000 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Deduce che la Corte distrettuale aveva trascurato di considerare che è sufficiente che l’Azienda istituisca un Servizio sociale affinchè derivi il riconoscimento, al responsabile ivi preposto, della qualifica dirigenziale, a prescindere dall’individuazione di quella posizione, nella pianta organica, come posizione dirigenziale e che l’adeguamento economico deriva, per espressa disposizione contrattuale (art. 41 contratto collettivo integrativo), superando i cinque anni di espletamento di funzioni dirigenziali.

3. Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata adeguata considerazione dello svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali riconosciuto dal giudice di prime cure, pure in assenza di un formale inquadramento nei ruoli dirigenziali.

4. Il ricorso è infondato, avendo questa Corte deciso analoga controversia (e precisamente il ricorso proposto da D.C. avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo menzionata nella sentenza impugnata nelle premesse dei motivi della decisione) con ordinanza n. 23871 del 2017, la cui soluzione interpretativa va ribadita nella presente sede.

4.1. Si è osservato in tale pronuncia che, alla luce del tenore lessicale della L. n. 251 del 2000, art. 7, comma 2, come novellato dal D.L. n. 81 del 2004, risulta chiaramente, in applicazione del canone ermeneutico dettato dall’art. 12 preleggi, l’insussistenza di un obbligo di conferimento dell’incarico di dirigente per il Servizio di assistenza sociale. Invero, il citato art. 7 prevede, al comma 1 che “Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio” e, al comma, 2 che “Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla L. 26 febbraio 1999, n. 42, e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale”, dal cui tenore risulta, senza perplessità di carattere esegetico, la facoltà dell’ente pubblico di istituire, nella pianta organica, posti dirigenziali e di procedere al conferimento nonchè l’obbligo di predeterminare i criteri per l’assegnazione. La Corte distrettuale ha correttamente interpretato la disposizione normativa procedendo in base al palese significato grammaticale e sintattico delle parole usate. La suddetta interpretazione si conforma, altresì, ai principi – affermati da questa Corte – in materia di pianta organica degli enti pubblici (che è formulata sulla base dei principi generali dettati dalla legge, ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica, normativi e non, cfr. Cass. n. 10320/2017, ed esprime la predeterminazione delle esigenze organizzative nonchè i vincoli di bilancio dell’ente, cfr. Cass. nn. 147373/2010, 10605/2004) e di conferimento degli incarichi dirigenziali (la cui attribuzione richiede la preventiva formalizzazione, in concreto, dei criteri di selezione, al fine di consentire la verifica, ex post, del rispetto dei principio di correttezza e buona fede; Cass. n. 9347/2011). Cfr. pure Cass. n. 350 del 2018.

5. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

6. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte delta ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2018

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