LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20780-2016 proposto da:
A.D., E.E., E.P., E.G., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SANDRO D’AGATA giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrenti –
contro
GENERALI ITALIA SPA quale successore di ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott. D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER D’ARPINO 31, presso lo studio dell’avvocato ENRICA FERRARI, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO MAGALDI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****;
– intimato –
nonchè da ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ***** in persona del Direttore Dott. C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
E.G., E.E., A.D., E.P., ASSICURAZIONI GENERALI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1083/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del 04/04/2018 dal Consigliere Dr. OLIVIERI STEFANO;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1660/2011, accertato lo scontro tra la moto condotta da E.P. ed un autoveicolo -dileguatosi immediatamente dopo il sinistro- condannava la compagnia Ass.ni Generali s.p.a., n.q. di impresa designata dal FVGS, a risarcire il danno patito dal conducente del motoveicolo, dal coniuge A.D. e dai figli E. e G., liquidato nel complessivo importo di Euro 1.412,956,00. Nel giudizio di primo grado aveva spiegato intervento volontario, con atto in data 10.1.2007, l’INAIL, allegando di aver erogato le prestazioni assistenziali previste dalla legge ed esercitando pertanto il diritto di surroga ex art. 1916 c.c., nei confronti della impresa designata.
In totale riforma della decisione, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 15.3.2016 n. 1083, dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dalle parti E.- A. ed accoglieva l’appello principale proposto da Ass.ni Generali s.p.a. n.q. di impresa designata dal FGVS, rigettando la domanda risarcitoria e dichiarando assorbito l’appelto incidentale dell’INAIL, in quanto, la genericità delle allegazioni attoree, e la imprecisione e contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, non consentivano dì pervenire con certezza a ritenere effettivamente avvenuto uno scontro tra i veicoli.
La sentenza, notificata telematicamente in data 15.6.2016, è stata tempestivamente impugnata con ricorso per cassazione dalle parti E.- A. con due motivi.
Resistono, con controricorso, Generali Italia s.p.a. n.q. di impresa designata per la regione Campania dal FGVS – succeduta nella qualità, a titolo particolare, ad Ass.ni Generali s.p.a.- ed INAIL che ha proposto anche ricorso incidentale affidato a due motivi.
I ricorrenti principali e Generali Italia s.p.a. hanno depositato anche memorie illustrative ex art. 380 bis c.p.c., comma l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti principali impugnano la sentenza di appello per violazione degli artt. 116,132, c.p.c., comma 1, (recte comma 2), n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deducendo la nullità della sentenza in quanto affetta da motivazione “apparente” e comunque “incomprensiblle”.
Tale motivo è “doppiato” dal primo motivo de ricorso incidentale dell’INAIL (violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, recte comma 2, n. 4, L. n. 990 del 1969, art. 19) che, salvo il richiamo, in premessa, ad alcune massime di questa Corte in materia di azione risarcitoria proposta nei confronti della impresa designata dal FGVS, riproduce in modo del tutto identico, anche sotto l’aspetto grafico, la redazione del motivo del ricorso principale.
I motivi sono inammissibili.
E’ affermazione pacifica che la motivazione è solo “apparente”, ovvero “perplessa” o “incomprensibiie”, e la sentenza è quindi nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Al riguardo è stato rilevato che in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 de 2009). (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; id. Sez. 6-5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017).
Nella specie la Corte d’appello:
a) Ha esaminato le dichiarazioni rese dai testi S. e V. escussi in primo grado, ritenendo di rilevare incongruenze -in ordine al punto di impatto tra i due veicoli- rispetto a quanto allegato in citazione dagli attori (il teste V. avendo solo supposto che si fosse verificato lo scontro tra la moto e la parte posteriore dell’auto) il teste S. avendo riferito di aver visto l’impatto, provenendo l’autovettura dalla destra rispetto alla direzione marcia della moto che aveva sterzato a sinistra per evitare lo scontro: nella citazione si riferiva invece che l’auto aveva investito la moto nella parte anteriore) b) Ha rilevato difetti di attendibilità circa la effettiva presenza dei testi sul luogo del sinistro (essendo ignoto il modo con il quale gli stessi fossero stati individuati e reperiti dai danneggiati, posto che nessuno dei due si era palesato alla autorità -che peraltro non risultava essere stata neppure avvisata od essere intervenuta sul luogo del sinistro-, o ad altre persone presenti al fatto, o ancora agli stessi parenti del danneggiato che, nella denuncia del fatto-reato alla Procura della Repubblica, presentata circa tre mesi dopo il sinistro, ometteva di indicare i due testi tra le persone informate sui fatti) e) Ha considerato del tutto generiche le dichiarazioni rese dalla A. al posto di Polizia dell’Ospedale Cardarelli ove venne ricoverato il coniuge, non avendo la stessa neppure precisato il luogo in cui sarebbe verificato l’incidente;
d) Ha ritenuto del tutto generiche le allegazioni dei fatti, contenute nell’atto introduttivo del giudizio, in ordine alla dinamica del sinistro.
Da tale complesso probatorio ha tratto il convincimento della insufficienza delle risultanze istruttorie a dimostrare che il danno subito dall’ E. fosse conseguenza di uno scontro effettivamente avvenuto con l’auto investitrice che si era poi allontanata.
Orbene i ricorrenti, nella esposizione dei motivi, trascrivono le dichiarazioni testimoniali esaminate dalla Corte d’appello, sostenendo la manifesta contraddittorietà della operazione logica seguita dal Giudice di merito per inficiare la dichiarazione del teste S. (che ha riferito di aver visto lo scontro) attraverso la descrizione del sinistro riferita dall’altro teste V., descrizione che la stessa Corte d’appello aveva considerato soltanto meramente supposta, in quanto il teste non aveva riferito di avere visto lo scontro, ma aveva dichiarato soltanto che “quasi sicuramente ci fu anche un contatto tra l’auto e la moto che fu colpita dalla parte posteriore dell’auto…”: sostengono i ricorrenti che la mera affermazione ipotetica che la moto fosse stata urtata dalla “parte posteriore” dell’autoveicolo, non poteva inficiare l’affermazione di certezza dell’altro teste secondo cui lo scontro era realmente accaduto.
Osserva il Collegio che, laddove l’argomento della incoerenza del punto di impatto, come riferita dal teste V. e nell’atto di citazione, fosse l’unico a sorreggere la decisione, potrebbe effettivamente emergere una perplessità motivazionale della sentenza, non essendo conforme a logica, al tempo stesso, rifiutare dalla selezione e comparazione probatoria un fatto, in quanto “solo ipotetico” e poi utilizzare quel medesimo fatto ipotetico per vagliare la tenuta dimostrativa di altre risultanze istruttorie.
Tuttavia la ratio decidendi della sentenza, non si limita a considerare tale argomento, ma è invece molto più complessa, fondandosi su una molteplicità di elementi circostanziali anomali valutati dal Giudice di appello come tutti convergenti a dimostrare la insufficienza delle prove in ordine all’effettiva verificazione dello scontro. La Corte territoriale ha, infatti, considerato che:
1 – le allegazioni dei fatti, contenute nell’atto di citazione, concernenti la dinamica del sinistro erano del tutto vaghe e generiche;
2 – non venivano neppure fornite dagli attori indicazioni utili a ricostruire i fatti verificatasi dopo l’incidente, apparendo inspiegabile il mancato intervento sul luogo dell’autorità di PG nonostante la particolare gravità delle lesioni subite dall’ E., e neppure essendo state descritte le modalità dei soccorsi prestati alla vittima;
3 – del tutto generica era stata fa dichiarazione resa dall’ A. al posta di polizia dell’ospedale ove era stato ricoverato il marito;
4 – la querela che venne presentata alla autorità di PG tre mesi dopo il sinistro, non riportava i nominativi dei testi poi escussi in primo grado;
5 – non erano state fornite dagli attori indicazioni circa le modalità di reperimento dei testi;
6 – questi ultimi avevano riferito di trovarsi ad una distanza di circa 80 metri dal luogo del sinistro -tale da indurre in dubbio circa la chiara percezione dei fatti- e di non essersi avvicinati in quanto era accorsa altra gente.
Orbene tale complesso di elementi istruttori fornisce adeguato ed autonomo supporto all’impianto logico della sentenza, anche nel caso in cui venga a prescindersi dall’argomento motivazionale relativo alla incongruenza delle risultanze probatorie in ordine al punto di impatto tra i veicoli, con la conseguenza che, di per sè, la critica svolta con i motivi in esame non è idonea ad inficiare la decisione, che non risulta quindi affetta dal vizio di insanabile nullità per motivazione meramente “apparente o perplessa”, avendo la Corte d’appello esternato le ragioni per le quali è pervenuta a riconoscere la inaffidabilità delle deposizioni dei testi, essendo, peraltro, evidentemente da ritenere inammissibili le argomentazioni critiche, svolte nei medesimi motivi di ricorso, laddove debbano intendersi rivolte a contestare, sotto il profilo della maggiore o minore tenuta logica, la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello in ordine ai predetti elementi circostanziali.
La “sufficienza logica” del ragionamento svolto dal Giudice non rientra, infatti, nell’oggetto del sindacato di legittimità atteso che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (come definite dalla elaborazione giurisprudenziale antecedente la riforma legislativa), in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta ormai circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile soltanto nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. 3 , Sentenza n. 23940 del 12/10/2017), ipotesi che nel caso di specie non ricorrono.
Il secondo motivo del ricorso principale (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla denuncia di “travisamento della prova”) ed il secondo motivo del ricorso incidentale (violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, L. n. 990 del 1969, art. 19,: che in premessa riporta anche un breve riassunto della normativa comunitaria, richiamando anche le sentenze della Corte di Giustizia volte ad affermare il principio “vulneratus ante omnia reficiendus”) sono incentrati sulle medesime argomentazioni svolte nei primo motivo dei rispettivi ricorsi e dunque, quanto alla critica -relativa all’argomento concernente il “punto di impatto”- incentrata sulla prospettazione della “corretta” interpretazione della dichiarazione resa dal teste V. secondo cui “quasi sicuramente” avvenne lo scontro e la moto urtò con la parte posteriore” della vettura (dovendo ritenersi, secondo i ricorrenti, che per parte posteriore il teste avesse voluto intendere la fiancata posteriore -urtata dalla parte anteriore della moto- e non il retro dell’autovettura), non rivestono attuale interesse, ed appaiono privi del requisito di decisività, non essendo contestato che il teste V. ha solo “supposto” e non anche “visto” lo scontro.
In relazione alle altre circostanze valorizzate dalla Corte d’appello, la critica mossa con i motivi in esame esula, invece, dai limiti della ipotesi di “travisamento della prova”, che implica, non una valutazione, ma una constatazione o accertamento che quella informazione probatoria utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 10749 del 25/05/2015), venendo ad invadere la censura il campo del vizio logico di motivazione inerente la valutazione della prova (attendibilità del teste), e va incontro dunque alla inammissibilità.
In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono ritenersi infondati ed i ricorrenti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Condanna i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale, in solido, al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura dei 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art,. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018
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