LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23161-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
ABACO DI B. E C. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE VANZ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 44/2009 della COMM. TRIB. REG. del Piemonte, depositata il 25/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ALDO ACETO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’Agenzia delle Entrate, articolando quattro motivi, ricorre, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte n. 44/5/09, pubblicata il 25/06/2009, che, accogliendo l’appello della società “Abaco S.a.s. di B. & C. S.a.s.” (d’ora in poi “Abaco”), ha annullato l’avviso n. ***** con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato a suo carico un maggior reddito di impresa relativo all’anno di imposta 2003 in conseguenza del mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali riconosciute dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5-sexies, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, a favore delle imprese che avevano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi e indicati dalla contribuente nella misura di Euro 67.379,00.
2. Resiste la “Abaco” che, con controricorso, chiede il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è fondato.
4. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.
Deduce, a tal fine, che:
4.1. la CTP aveva respinto il ricorso introduttivo sul rilievo che la contribuente non aveva dimostrato il danno subito in conseguenza dell’evento calamitoso per il quale aveva fruito dell’agevolazione; 4.2.in sede di appello la “Abaco” aveva dedotto, per la prima volta, che il danno era consistito nell’inadempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta con la “Iveico Aifo S.p.a.”, società avente sede nel comune di *****, alla quale aveva garantito l’integrità dei dati e dei programmi informativi relativi a procedure informatiche eseguite dalla stessa contribuente; la difficoltà di raggiungimento della sede della suddetta società, provocata dall’esondazione del fiume *****, aveva impedito alla “Abaco” di onorare l’impegno con conseguente perdita dei dati che erano stati recuperati solo grazie all’intervento di un esperto informativo a spese della “Abaco” stessa;
4.3. nessuna di tali circostanze era mai stata dedotta in primo grado;
4.4. ciò nondimeno, la CTR ha accolto l’appello ponendo a fondamento della decisione proprio tali circostanze.
4.5. La “Abaco” eccepisce, in sede di controricorso, di non aver proposto alcuna domanda o eccezione nuova ma di essersi limitata a produrre le prove documentali atte a dimostrare l’esistenza e l’entità dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali del 2002, esercitando la facoltà, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, , di produrre nuovi documenti in appello.
4.6. L’eccezione difensiva è manifestamente infondata mentre è fondata quella Erariale.
4.7. Nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2003, la “Abaco”, nel rigo relativo al reddito agevolato per investimenti, aveva indicato l’importo di Euro 67.379,00 al fine di fruire dell’agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 383 del 2001, art. 4, , come prorogata dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies.
4.8. La L. n. 283 cit., art. 4, comma 1, escludeva dall’imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati successivamente al 30 giugno del 2001 e nell’intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
4.9. Il D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies, aveva prorogato fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 le disposizioni di cui al citato art. 4, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell’8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale.
4.10. La Commissione Europea, avendo qualificato l’incentivo di cui al capoverso che precede come aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 (ex art. 87) e segg. TFUE, con decisione del 20/10/2004 n. 2005/315/CE, aveva statuito (art. 3) che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’art. 107 (ex art. 87), paragrafo 2, punto b), del trattato, nella misura in cui non superino il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui al D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5-sexies, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti, ed ha imposto allo Stato italiano il recupero di quelli non compatibili (art. 5).
4.11. Lo Stato italiano ha dato esecuzione alla decisione della Commissione promulgando la L. n. 29 del 2006 che onerava i beneficiari degli aiuti di cui al D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies, di presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l’individuazione dell’aiuto illegittimamente fruito da cui risultasse: a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l’agevolazione; b) l’ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi del *****, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti; c) l’importo corrispondente all’eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell’agevolazione illegittimamente fruita (art. 24, comma 2).
4.12. Secondo l’Agenzia delle Entrate la “Abaco” non aveva in ogni caso diritto alle agevolazioni fiscali perchè non aveva mai trasmesso le ordinanze sindacali di sgombero o di interdizione al traffico di cui all’art. 5-sexies, cit., oltre a non aver trasmesso l’attestazione di cui al capoverso che precede. L’ordinanza del sindaco del Comune di ***** prodotta dalla “Abaco” in primo grado faceva riferimento ad eventi atmosferici che avevano interessato una zona diversa da quella in cui era situato l’immobile che solo successivamente agli eventi calamitosi era stato adibito ad unità locale dell’impresa.
4.13. La CTP di Torino aveva respinto il ricorso della contribuente osservando che quest’ultima non aveva mai presentato l’attestazione di cui alla L. n. 29 del 2006, art. 24, comma 2, e non aveva fornito la prova del danno effettivamente subito in conseguenza dell’esondazione del fiume ***** considerato che l’immobile acquistato era stato adibito a sede operativa successivamente a tale evento.
4.14. Nel riformare la prima decisione, la CTR del Piemonte ha riconosciuto la sussistenza di un danno “indiretto” subito dalla “Abaco” in conseguenza degli eventi alluvionali che avevano interessato il comune di ***** nel *****. In particolare, si legge nella sentenza impugnata, la contribuente si era impegnata con altra società (la “Iveco Aifo S.p.a.”) a garantire l’integrità dei dati e dei programmi relativi a procedure informatiche eseguite dalla stessa contribuente, ma, a causa dell’esondazione del fiume *****, la strada per raggiungere la sede della Iveco era stata interrotta, sicchè la “Abaco” non aveva potuto svolgere le attività di controllo e messa in sicurezza dei dati che erano stati così irreparabilmente danneggiati dall’alluvione. Ciò aveva comportato la necessità di rivolgersi ad un esperto di consulenza informatica che, a spese della contribuente, aveva ricostruito i dati di Iveco.
4.15. Appare evidente che la CTR, nel riformare la sentenza di primo grado, ha posto a base della decisione fatti mai dedotti nè allegati dalla contribuente con l’atto introduttivo del giudizio. La stessa resistente riconosce di aver inizialmente allegato, a fondamento della domanda di annullamento dell’avviso di accertamento, l’investimento “rappresentato dall’acquisto in data ***** di un immobile strumentale (…) nel Comune di *****, comune indicato nell’elenco dei Comuni colpiti da eccezionali eventi meteorologici (…) nel quale (…) ha sviluppato la propria attività di impresa”. E’ evidente che il danno (indiretto) allegato in appello è altra cosa rispetto all’investimento immobiliare dedotto in primo grado; tale danno (indiretto) integra una diversa (e nuova) “causa petendi” del medesimo “petitum” (l’annullamento dell’avviso di accertamento) che amplia la regiudicanda a circostanze di fatto mai dedotte in precedenza. Nel processo tributario d’appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria “causa petendi” e si fondi, come nel caso di specie, su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57 (Sez. 5, n. 13742 del 03/07/2015, Rv. 635832 – 01). Nè si può condividere l’assunto difensivo secondo il quale la “Abaco” aveva comunque allegato l’esistenza di danni economici in misura superiore all’agevolazione fruita: la genericità del riferimento non può fungere da cavallo di Troia per legittimare l’introduzione in appello di documenti a supporto di circostanze di fatto mai specificamente indicate in primo grado.
5. La fondatezza del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo con il quale l’Agenzia eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR fondato il proprio convincimento sulla sussistenza del danno indiretto subito dalla contribuente in base a circostanze di fatto (l’interruzione della strada di collegamento verso la sede della Iveco) che l’odierna ricorrente assume non esser mai state allegate nemmeno nell’atto di appello.
6. Anche l’esame del terzo motivo è superfluo. Con esso l’Agenzia delle Entrate eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo relativo, in particolare, alla sussistenza del danno indiretto subito dalla “Abaco” in conseguenza dei fenomeni alluvionali che avevano interessato il Comune di *****. Poichè la causa e la natura dei danni riconosciuti in appello sono diverse da quelle dedotte con il ricorso avverso l’avviso di accertamento, la questione, espressamente posta dall’Agenzia in via gradata rispetto al precedente motivo, non ha più rilevanza.
7. Con il quarto motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies, della L. n. 29 del 2006, art. 24, dell’art. 107 (ex 87) TFUE, par. 2, lett. b). Deduce che la CTR ha fatto malgoverno delle norme testè indicate allorquando ha affermato che il beneficio fiscale concesso alle imprese che hanno effettuato investimenti nelle zone colpite dalle calamità naturali, per essere legittimo, deve essere proporzionato al danno subito, dovendosi accertare se vi è proporzione tra il danno subito, l’investimento effettuato e le agevolazioni percepite dalla contribuente.
7.1. Il motivo è fondato.
7.2. L’art. 107 TFUE, comma 2, lett. b), (ex art. 87 del TCE), ritiene compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Con la citata decisione n. 2005/315/CE del 20/10/2004, la Commissione Europea aveva chiaramente stigmatizzato il fatto che il meccanismo di aiuto delineato dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies, non esigendo alcun rapporto diretto con i danni effettivamente subiti in conseguenza degli eventi in esso richiamati, poteva comportare la conseguenza che l’importo degli aiuti fosse superiore a quello dei danni effettivamente subiti (punto 48 del considerando). Di qui la richiesta all’Italia di accertare, caso per caso, l’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra le calamità naturali e l’aiuto di Stato destinato a risarcire il relativo danno, visto che tale aiuto può essere finalizzato esclusivamente a tenere indenne l’impresa dai danni conseguenti a tali eventi (punti 51 e 55 del considerando). Il legislatore nazionale è intervenuto, come visto, promulgando la L. n. 29 del 2006, il cui art. 24, comma 2, onerava i beneficiari degli aiuti di certificare l’ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi del *****, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti.
7.3. Ne consegue che l’investimento ammesso ad agevolazione fiscale è solo ed esclusivamente quello destinato ad ovviare al danno effettivamente e direttamente causato dagli eventi individuati dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies, (nel senso che l’agevolazione fiscale non deve andare oltre la compensazione dei danni direttamente subiti dalle imprese stesse in conseguenza delle calamità naturali, Sez. 5, n. 7662 del 16/05/2012, Rv. 622437 – 01).
7.4. Non è perciò condivisibile, ed è errata, la tesi difensiva, fatta propria dall’impugnata sentenza, secondo cui è sufficiente che l’agevolazione fiscale non ecceda, quantitativamente, il valore netto dei danni subiti da ciascun beneficiario.
8. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018