Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.25047 del 10/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20257-2013 proposto da:

D.B., B.V., D.D., D.I., D.S., D.C. *****, De.In., D.T., elettivamente domiciliati in Roma, Via Sestio Calvino 60, presso lo studio dell’avvocato Sergio Salvitti, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vito Alessandro Bonino;

– ricorrenti –

contro

Costruzioni Turistico Residenziali Ctr Di Geom G.V. &

C Sas in Liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri 5, presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gianpiero Luongo;

– controricorrente –

e contro

Q.M., S.C., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giulio Cesare 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Roberta De Pretis;

– controricorrenti e ric. incidentali –

contro

D.C. *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sestio Calvino 60, presso lo studio dell’avvocato Sergio Salvitti, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vito Alessandro Bonino;

– controricorrente al ricorso accidentale –

avverso la sentenza n. 220/10 e avverso la sentenza n. 36/2013 della Corte d’appello di Trento, depositata il 30/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità o infondatezza del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale;

uditi l’Avvocato Alessandro Bonino Vito per i ricorrenti che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale, l’Avvocato Manzi Federica con delega per i controricorrenti che ha concluso per il rigetto del ricorso e l’Avvocato Gabriele Pafundi per i ricorrenti incidentali che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto dagli intestati ricorrenti nei confronti di S.C. e Q.M. e contro la società CTR- Costruzioni Turistico Residenziali s.a.s. in liquidazione, ed avente ad oggetto le sentenze n. 220/2010 e n. 36/2013 emesse dalla Corte d’appello di Trento nel giudizio di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di cassazione n. 21784/2008.

2. Il contenzioso insorto fra le parti aveva ad oggetto la demolizione del garage con cantina realizzato sulle pp.ff. ***** per la parte affiorante dal terreno e realizzati a distanza inferiore a quella legale, con richiesta, in subordine, di risarcimento dei danni. Respinta la domanda in primo grado, con conferma in appello della pronuncia impugnata, la Corte di cassazione aveva cassato la sentenza emessa sul gravame in quanto l’alterazione dello stato dei luoghi prodottasi a seguito di autorizzazione amministrativa al riempimento delle particelle fondiarie era rilevante ed avrebbe dovuto essere considerata ai fini della valutazione del rispetto delle distanze.

2.1.Nel giudizio di rinvio riassunto dagli odierni controricorrenti S. e Q. veniva pronunciata una prima sentenza nel 2010 con la quale, in applicazione dei principi di diritto sanciti dal giudice di legittimità, veniva rigettato l’appello nei confronti di CTR quale autore materiale della costruzione e, previa separazione ex art. 279 c.p.c., rimessa la causa sul ruolo nei confronti degli altri appellati per l’esperimento di ctu. Al termine del giudizio di appello la Corte trentina pronunciava la sentenza definitiva n. 36 depositata il 30.1.2013 con cui, premesse alcune precisazioni sulla composizione del giudice, sull’integrazione del contraddittorio operata prima di dare corso alla ctu e sull’inammissibilità della produzione documentale fatta dagli appellati all’udienza di precisazione delle conclusioni in ragione del carattere chiuso del giudizio di rinvio, accoglieva l’appello.

2.2.Accertava, in particolare, che una porzione di autorimessa emergeva dal terreno originario in misura variabile da un minimo di mt. 1 a mt. 1,5 e che essa si trovava ad una distanza dal confine degli appellanti pari a mt. 1. Accoglieva pure la domanda di risarcimento dei danni nella misura di Euro 1000,00 e condannava gli appellati alla restituzione di quanto ricevuto dagli appellanti a titolo di rifusione delle spese dei precedenti gradi di giudizio nonchè la condanna al pagamento dei due terzi delle spese dell’intero giudizio con compensazione di un terzo. Pronunciava, inoltre, la cessazione della materia del contendere con riguardo all’appello proposto nei confronti degli appellati in qualità di eredi di De.Do., prendendo così atto della rinuncia fatta dagli appellanti successivamente alla decisione della Corte di cassazione con riguardo alla legittimazione processuale del precedente proprietario trattandosi di obbligazione propter rem.

3. A sostegno del ricorso per la cassazione di entrambe le sentenze pronunciate nel giudizio di rinvio, i ricorrenti hanno dedotto, rispettivamente, due motivi verso la prima pronuncia e cinque motivi verso la seconda: hanno resistito CTR s.a.s, S. e Q. proponendo questi ultimi due, a loro volta, ricorso incidentale articolato in due motivi cui, a sua volta, ha resistito D.C. in proprio e quale erede di De.Do..In prossimità dell’udienza i ricorrenti principali, quelli incidentali ed il controricorrente CTR s.a.s. hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che la sentenza di questa Corte n. 21784/2008 è stata pronunciata con la partecipazione del consigliere Vincenzo Correnti, il quale, tuttavia, non è incompatibile atteso che, come già chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza del 25 ottobre 20213 n. 24148, la sua presenza nell’odierno collegio non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.

2. Ciò posto deve altresì rilevarsi che il ricorso principale è inammissibile per vari ordini di ragioni.

2.1 In primo luogo, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3 mancando completamente l’esposizione sommaria dei fatti. La portata di una simile omissione è stata ripetutamente affermata e giustificata dal fatto che il ricorso è del tutto privo della sommaria esposizione dei fatti di causa che non possono ricavarsi dai motivi di ricorso, i quali, in quanto deputati a esporre le linee difensive, anche ove alludano alle fasi del giudizio, non compiono una precisa enucleazione degli stessi – la cui enunciazione è tanto più essenziale ove il ricorso per cassazione sia rivolto verso una decisione della corte d’appello, pronunciata in sede di rinvio ex art. 394 c.p.c., assolvendo, in tale evenienza, alla funzione di delimitazione dei confini del giudizio di rinvio (cfr. Cass. 29 novembre 2016, n. 24291; Cass. sentenza 28 ottobre 2014, n. 22860).

3. In secondo luogo e con specifico riguardo ai due motivi di ricorso denunciati verso la sentenza parziale del 22/6/2010, essi sono inammissibili perchè hanno ad oggetto sia la violazione del contraddittorio nei confronti dell’appellata D.T., sia l’erronea interpretazione dei principi sanciti dalla Cassazione, per non avere provveduto da subito all’estromissione di tutti gli eredi di De.Do. stante il difetto di legittimazione passiva della stessa.

3.1.Tuttavia, considerato che gli odierni ricorrenti non sono parte soccombente nella sentenza parziale impugnata, che riguarda solo la posizione degli appellanti S.C. e Q.M. e di CTR s.a.s., si ritiene che entrambi i motivi siano inammissibili anche per mancanza di interesse.

4. Passando all’esame dei due motivi del ricorso incidentale proposto da S. e Q., va preliminarmente respinta l’eccezione di improponibilità del ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. per asserito difetto del potere di proporre autonoma impugnazione della sentenza. Infatti, nel giudizio di cassazione, l’ambito della procura speciale non è limitato semplicemente all’atto per il quale essa è stata conferita, ma deve intendersi esteso a tutti quegli atti che costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale del processo, come il controricorso e il ricorso incidentale (cfr. Cass. sentenza 20 marzo 2012, n. 4454).

4.1. Il primo motivo attiene alla violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sul diritto al rimborso delle spese sostenute nei primi due gradi per spese di ctu e ctp, mentre il secondo riguarda l’omessa regolamentazione definitiva delle spese della ctu disposta nel giudizio di riassunzione.

4.1. Con riguardo al primo motivo esso va accolto perchè è fondato, giacchè risulta che nonostante la domanda, la Corte territoriale non si sia pronunciata e, pertanto, sul punto la sentenza impugnata va cassata, non potendosi profilare una decisione implicita.

4.2. Con riguardo al secondo motivo, che attiene all’omessa pronuncia definitiva sulle spese di ctu, esso pure è fondato e va accolto perchè la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi sulla relativa domanda. Invero, in tema di compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., in quanto quest’ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicchè, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente (Cass. ordinanza 5 novembre 2014, n. 23522).

4.3. La sentenza va pertanto cassata anche in relazione a questo profilo con rinvio alla Corte d’appello di Trento, altra sezione, che deciderà anche sulle spese di lite avuto altresì riguardo alla domanda ex art. 96, comma l, n. 3 proposta dai controricorrenti S. e Q. ed in applicazione dell’art. 385 c.p.c..

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Trento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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