Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25213 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28233/2016 proposto da:

LA PROVINCIA DI PESARO URBINO C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO n. 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO VALENTINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** P.I. *****, nonchè FALLIMENTO M.M. C.F. *****, quale socio accomandatario di ***** S.A.S.

in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAOLUCCI DE’ CALBOLI, N. 60, presso lo studio dell’avvocato MARZANO STEFANO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI PESARO, depositata il 02/11/2016, emesso sul procedimento iscritto al n3523/2015 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

la provincia di Pesaro ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto col quale il tribunale della stessa città ha dichiarato inammissibile l’opposizione di cui all’art. 98 L. fall. allo stato passivo del fallimento di ***** e del socio accomandatario;

la curatela ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, e alla rinuncia risulta aver aderito la curatela del fallimento.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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