LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15666-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.LLI B. SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3608/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 16/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 3608/2/16 depositata in data 16 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 58/8/12 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso della F.LLI B. srl contro la cartella di pagamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi quale causa di detta pronuncia in rito la mancata produzione, contestualmente alla costituzione dell’appellante, della ricevuta di spedizione della raccomandata A.R. contenente il gravame agenziale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative processuali, poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello a causa del mancato deposito della ricevuta della spedizione dello stesso, contestualmente alla costituzione in secondo grado.
La censura è fondata.
Va ribadito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”; “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 03- 02).
Constatato in fatto che il termine per appellare scadeva il 23 luglio 2012 (sentenza appellata depositata il 23 gennaio 2012 e non notificata) e che dall’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’appello risulta asseverato – secondo lo standard probatorio indicato dalle SU (nel caso di specie: date risultanti dal timbro postale; data apposta a margine della sottoscrizione per ricevuta) – che lo stesso è stato ricevuto dai destinatari società contribuente e difensore domiciliatario, rispettivamente il 29-30 maggio 2012 e perciò tempestivamente; ancora rilevato in fatto che l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante si è costituito il 19 giugno 2012 e che pertanto anche la costituzione dell’appellante è tempestiva, risulta dunque in diritto evidente il contrasto della sentenza impugnata con i principi di diritto di cui ai citati arresti giurisprudenziali.
In accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018