LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2529-2017 proposto da:
C.F., C.M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TOMMASO MARIA PERSICHETTI, rappresentati e difesi dagli avvocati C.M.L., C.G.;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI MILAZZO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5336/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C.G. propone ricorso, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n. 5336/15 con la quale è stato rigettato l’appello avverso la sentenza della CTP di Milazzo 400/5/07 che ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione ICI per l’anno 2000.
Con un primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 111 Cost. e art. 2909 c.c. per non avere la CTR tenuto in considerazione il giudicato esterno già formatosi in ordine alla natura non edificabile del terreno oggetto di imposizione.
Con un secondo motivo assume la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 convertito nella L. n. 248 del 2005 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2006 per avere la CTR attribuito al terreno la qualifica di edificabile pur in assenza di un provvedimento dell’amministrazione valido e efficace, ovvero per aver attribuito la qualifica di zona BM2 e non di BOc con estensione ed indice di fabbricabilità di gran lunga inferiore.
Con terzo motivo assume la violazione del D.Lgs. n. 546, art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 convertito nella L. n. 248 del 2005 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2006, per avere la CTR omesso di utilizzare il parametro della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie del terreno.
Nessuna attività difensiva ha svolto il Comune di Milazzo.
Fondato è il primo motivo con assorbimento delle ulteriori censure. Come risulta dal fascicolo di ufficio, il contribuente, nel corso del giudizio di 2^ grado, depositò copia delle sentenze della CTP di Messina nn. 926/9/10 e 928/9/12 rese all’esito dell’impugnazione da parte di C.F. e M.L. (oltre che C.G.) dell’avviso di accertamento ICI per l’anno 2002 – nella quale si esclude la natura edificabile del terreno in questione – chiedendo appunto che la CTR valutasse tale circostanza.
L’assenza di alcuna deduzione a riguardo da parte della CTR e l’efficacia espansiva di tale giudicato nella fattispecie in esame (Cass. sez. 5 sent. 4832/2015; Sez. 5, Sentenza n. 25762 del 05/12/2014) comporta la cassazione della sentenza impugnata con assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Messina, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018