Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25272 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20942/2017 proposto da:

L.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso da se medesimo e dall’avvocato CARMINE LAURI;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO VOLTA 45, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE BENEVENTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1858/2016 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, nell’interesse del ricorrente.

CONSIDERATO

che, alla stregua di una rivalutazione più congrua dei termini della proposta formulata dal relatore in virtù dello stesso art. 380-bis c.p.c. (con riferimento alla ravvisata sussistenza di una possibile manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso avuto riguardo all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), si profila opportuno approfondire l’esame delle censure formulate con il secondo ed il terzo motivo in ordine alla legittima applicabilità o meno dell’art. 1491 c.c. (anche in correlazione all’adeguatezza e logicità dell’apprezzamento del quadro probatorio in proposito) circa l’esclusione della garanzia come ritenuta dal Tribunale nolano.

RITENUTO

pertanto, che sussistono le condizioni per la rimessione della trattazione della causa alla pubblica udienza della Seconda Sezione civile;

visto l’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Seconda Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte di Cassazione, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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