Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25275 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16794-2016 proposto da:

D.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 4, presso lo studio dell’ avvocato GIUSEPPE COLONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE CATALANO;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO C.F. *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

SO.G.E.T S.P.A. C.F. *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 267/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI L’AQUILA, depositata il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 201; ritenuto che la causa non sia d’immediata evidenza decisoria, richiedendo un approfondimento la questione se possa dirsi applicabile anche nella fattispecie in esame, ai fini della verifica dell’eccepita prescrizione da parte del contribuente, il principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario della notifica degli avvisi di accertamento notificati per mezzo del servizio postale, che recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU 17 maggio 2017, n. 12332) hanno ritenuto applicabile anche ad atto amministrativo sanzionatorio recettizio.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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