Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25283 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 16301/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.M.S., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Giuseppe MARINO presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Ruffini, 2/a, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 789/01/2016 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata il 30/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

la Corte:

– premesso che il ricorso in esame propone la questione dell’iscrizione a ruolo nei confronti di socio accomandatario di una s.a.s. in violazione del “beneficium excussionis”;

– considerato che al riguardo la Quinta sezione civile di questa Corte con la sentenza n. 4959 del 27/02/2017, Rv. 643290, ponendosi in consapevole contrasto con la precedente giurisprudenza di legittimità, ha affermato il principio secondo cui “L’iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del “beneficium excussionis”, conformando l’attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest’ultima quale vizio proprio della stessa”;

– osservato che la premessa da cui muove la Corte nello sviluppo argomentativo della citata sentenza, con riferimento alla limitata esperibilità da parte del contribuente delle opposizioni all’esecuzione ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57,comma 1, lett. a) e b), è venuta meno a seguito del recente intervento del Giudice delle leggi, che con la sentenza n. 114 del 31/05/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lett. a) del comma 1 della citata disposizione nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui al predetto D.P.R., art. 50, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.;

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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