Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25284 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 25343/2015 R.G. proposto da:

P. s.a.s. di P.A. & C., nella persona del socio amministratore e liquidatore, P.A., e questi personalmente rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Vincenzo POLISI, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Premuda, n. 1/A, presso lo studio legale dell’avv. Roberto DIDDORO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

P.C., P.P. e PA.Fi.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20049 del 2014 della CORTE di CASSAZIONE, depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– premesso che, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ILOR per l’anno d’imposta 1995, la P. s.a.s. di P.A. & C., cessata in data 10/12/1999, nella persona del socio amministratore e liquidatore, P.A., e questi personalmente, impugnano per revocazione sulla base di un unico motivo, cui replica con controricorso l’intimata Agenzia delle entrate, la sentenza in epigrafe indicata con cui questa Corte, rilevando che il ricorso era stato spedito il 23/11/2010, giorno successivo alla scadenza del termine lungo per impugnare fissato dall’art. 327 c.p.c., dichiarava inammissibile per tardività il ricorso per cassazione proposto dalla predetta società, sostenendo che la Corte non si era avveduta del timbro dell’UNEP apposto sul frontespizio del ricorso con timbro recante la data del 22/11/2010, ovvero l’ultimo giorno utile per proporre impugnazione;

– premesso, inoltre, che questa Corte, sul rilievo che il ricorso per revocazione era stato proposto non solo dalla società, cessata in data 10/12/1999, ma anche personalmente dal socio accomandatario e liquidatore P.A., il quale nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p., aveva segnalato “di aver agito sin dall’origine in forza di quel peculiare fenomeno successorio susseguente all’estinzione della società, individuato da Cass. Sez. U. sent. n. 6070/13”, nonchè “l’esistenza di altri tre soci”, con ordinanza n. 13893 dell’1/06/2017 disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali ultimi soci, regolarmente e tempestivamente effettuata dai ricorrenti;

– rilevato che risulta regolarmente instaurato il contraddittorio sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., a seguito della quale il ricorrente P.A. ha depositato memorie;

– considerato che questa Corte ritiene che non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5 e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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