LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11858/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
P.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Michele LIGUORI, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Gregorio XI, n. 13, è
elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DI RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1115/50/2017 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 6/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
– premesso che l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento di maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRAP ed IRPEF relativo all’anno d’imposta 2005, nei confronti del P., quale titolare della ditta individuale “Computerage”, che aveva omesso la presentazione della dichiarazione reddituale; a seguito di impugnazione del predetto atto impositivo, la CTR della Campania con sentenza n. 296/47/2013 rideterminava in Euro 46.239,00 il reddito IRPEF conseguito dal contribuente, cui faceva seguito l’emissione di una cartella di pagamento ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, che teneva conto anche dei ricavi ai fini IVA e dell’IRAP e che il contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Napoli che con la sentenza n. 14492/40/2015, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava che l’ammontare dovuto a titolo di pagamento frazionato ex art. 68 citato andava calcolato sull’importo di Euro 46.239,00; l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso tale statuizione veniva rigettato dalla CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, che sosteneva che con la sentenza n. 296/47/2013 i giudici di appello avevano rideterminato il solo reddito IRPEF, con esclusione quindi delle altre imposte (IVA ed IRAP) con riferimento alle quali non poteva quindi procedersi alla riscossione frazionata ex art. 68 D.Lgs. citato;
– considerato che avverso la sentenza d’appello n. 296/47/2013 pende ricorso dinanzi la Quinta sezione civile di questa Corte iscritto al n. 15405 del 2014 R.G.;
– ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la trattazione unitaria dei due ricorsi, stante la stretta connessione delle questioni in essi dedotte, tale da far ritenere insussistenti i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5.
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa alla Quinta Sezione civile di questa Corte per la trattazione unitaria del presente ricorso a quello iscritto al n. 15405 del 2014 R.G., pendente dinanzi la predetta Sezione.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018