Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25286 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 19307/2017 R.G. proposto da:

P.A., S.L., S.G.M., S.V.M., S.S., quali eredi di S.G., rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Vincenzo PETRALIA, presso il cui studio legale sito in Catania, alla via Verona, n. 62, sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Sabrina LIPARI, presso il cui studio legale sito in Trapani, alla via Livio Bassi, n. 137, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28/13/2017 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata in data 11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– considerato che tra le varie questioni poste nel ricorso vi è anche quella del termine prescrizionale dei diritti camerali, in relazione alla quale non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5.

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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