LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19307/2017 R.G. proposto da:
P.A., S.L., S.G.M., S.V.M., S.S., quali eredi di S.G., rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Vincenzo PETRALIA, presso il cui studio legale sito in Catania, alla via Verona, n. 62, sono elettivamente domiciliati;
– ricorrenti –
contro
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Sabrina LIPARI, presso il cui studio legale sito in Trapani, alla via Livio Bassi, n. 137, è elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 28/13/2017 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata in data 11/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
– considerato che tra le varie questioni poste nel ricorso vi è anche quella del termine prescrizionale dei diritti camerali, in relazione alla quale non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5.
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018