Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25304 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14371-2013 proposto da:

G.F., C.F. *****, P.F. C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCA NACCARATO SAVINA BOMBOI, giusta delega in atti;

-ricorrenti –

contro

ANAS S.P.A.,- AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SANT’ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA PALOMBI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 686/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/05/2012, R.G.N. 1940/2009.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Catanzaro ha accolto i ricorsi, riuniti, proposti da Anas s.p.a. e, in riforma delle sentenze del Tribunale di Castrovillari rese nei giudizio proposti da B.S., G.F. e P.F., ha rigettato le loro domande di inquadramento nel livello B1 del contratto collettivo di categoria a decorrere dal 1.4.1998.

2. La Corte territoriale, in esito all’esame delle declaratorie contrattuali di riferimento (B2 quella di appartenenza, B1 quella rivendicata) ha accertato che i lavoratori non erano in possesso della specializzazione necessaria per ottenere l’inquadramento rivendicato e che comunque gli stessi non avevano in concreto svolto mansioni le mansioni superiori di operatore specializzato rivendicate.

3. Per la cassazione della sentenza, ricorrono G.F. e P.F. con tre motivi. Resiste con controricorso Anas s.p.a. che deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante il possesso da parte dei ricorrenti della specializzazione necessaria per lo svolgimento delle mansioni di operatore specializzato B1 acquisita tramite esperienza professionale. Sostengono i ricorrenti che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, sin dal ricorso di primo grado era stato allegato che, oltre ad essere in possesso della patente D, avevano lavorato con contratti a tempo determinato, dal 1985 al 1996, per svolgere le mansioni del livello B1 rivendicato e tale circostanza di fatto non era stata contestata dalla società datrice ed era documentalmente provata ma era stata ignorata dalla Corte nella sua decisione.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa e insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi dai quali emergeva che, anche successivamente all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del novembre 1996 le mansioni assegnate, quali risultanti dagli ordini di servizio e confermate dai cinque testi escussi, erano quelle proprie dell’operatore specializzato (livello B1) ed erano state svolte in modo stabile, per tutto l’anno, con carattere di prevalenza e non già in modo saltuario ed occasionale.

6. Entrambi i motivi sono infondati poichè tendono a sollecitare a questa Corte, anche mediante il richiamo ad ampie parti delle dichiarazioni testimoniali e al contenuto degli ordini di servizio, una rilettura del complessivo materiale probatorio in senso favorevole alla propria tesi e, pertanto, un nuovo giudizio di merito, che è invece impedito al giudice di legittimità.

6.1. Va in generale rammentato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo previgente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134), sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un fatto decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico-formale la valutazione operata dal giudice del merito. A questo proposito, è noto come al giudice di legittimità spetti, non già il riesame nel merito dell’intera vicenda processuale, ma la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (cfr. in termini e con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame Cass. 30/11/2016 n. 24451 ed ivi la richiamata Cass. 16/12/2011 n. 27197). E’ al giudice di merito, infatti, che è demandato in via esclusiva di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, liberamente attribuendo prevalenza all’una o all’altra (cfr. Cass. s.u. 11/06/1998 n. 5802, Cass. 21/04/2006 n. 9368 e numerose successive conformi).

6.2. Nella specie, la Corte territoriale, dopo avere enucleato il tratto differenziale tra il livello rivendicato e quello di inquadramento consistente nella conduzione di “mezzi speciali” e nell’attività di manutenzione e riparazione degli stessi, ha evidenziato come tale attività non fosse risultata svolta in modo prevalente e continuativo per il periodo minimo richiesto dall’art. 2103 c.c., ma solo in via occasionale e sporadica. Nel fare ciò ha tenuto espressamente conto ai fini delle “specializzazioni” delle licenze di guida possedute dai lavoratori (patente D necessaria per la guida degli automezzi speciali) chiarendo che queste, da sole, se non accompagnate da esperienze professionali e corsi di specializzazione non erano di per sè sufficienti ad integrare quella specializzazione che caratterizza il profilo rivendicato osservando, altresì, che null’altro era stato dedotto al riguardo. Dell’attività svolta dai ricorrenti prima dell’assunzione a tempo indeterminato, con contratti a termine protrattisi per varie stagioni, la Corte territoriale mostra di tenere conto nell’esaminare le mansioni svolte quali allegate e confermate dall’istruttoria svolta, ed al riguardo ha rilevato che gli ordini di servizio prodotti dal ricorrente erano unicamente significativi delle intervenute autorizzazioni, per periodi delimitati, a condurre mezzi speciali (ed in particolare mezzi spargisale e sgombraneve) idonee a consentire, in caso di emergenza, ai mezzi suddetti (eccezionalmente condotti dai dipendenti inquadrati nel livello B2) di intervenire per garantire la percorribilità delle strade, non anche dimostrativi del fatto che tale conduzione avvenisse continuativamente in tutto ìl periodo considerato negli ordini di servizio e comunque fosse prevalente (e cioè non limitata al tempo necessario alle attività di emergenza, cessate le quali il dipendente tornava alle ordinarie mansioni di cantoniere). Inoltre ha verificato che i testi escussi avevano riferito in modo del tutto generico e indeterminato dell’utilizzo, da parte del dipendente, di mezzi speciali diversi da quelli adibiti allo sgombero della neve. Si tratta di motivazione congrua, logicamente coerente e correlata alle emergenze processuali, che resiste alle censure che le sono state mosse dagli odierni ricorrenti. In definitiva la Corte è pervenuta all’accoglimento del gravame non senza dare conto del fatto che dalle prove raccolte non si evinceva lo svolgimento delle mansioni superiori con carattere di prevalenza ed evidenziando che l’incidenza delle nevicate nell’area di competenza era episodica e che non vi era prova dell’uso dei mezzi speciali in estate.

7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 66 del c.c.n.l. ANAS del 7.5.1999 e dell’art. 74 del c.c.n.l. 18.2.2002 relativamente all’individuazione della professionalità tipica e delle mansioni proprie e caratteristiche dei profili professionali del cantoniere B2 e dell’operatore specializzato B1. Sostengono i ricorrenti che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, lo svolgimento in modo stabile da parte di un Cantoniere seppure accessorio rispetto alle proprie delle mansioni di operatore specializzato B1 configura una ipotesi di prevalenza qualitativa idonea a fondare il diritto al superiore inquadramento. Sottolineano infatti che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che le mansioni di operatore specializzato fossero in larga parte sovrapponibili con quelle di cantoniere e che pertanto i dipendenti inquadrati in tale ultima qualifica ben potevano essere addetti a compiti di conduzione dei mezzi speciali a condizione che non si trattasse di attività prevalente. Evidenzia infatti che nessuna delle attività proprie dell’operatore specializzato rientra tra quelle elencate per il cantoniere ed anzi si tratta di profili sostanzialmente diversi e non sovrapponibili. In un caso (operatore specializzato) lo svolgimento delle attività descritte nel profilo richiede “specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione”; in un altro (cantoniere) riguarda attività “di tipo esecutivo… eseguibili attraverso esperienza lavorativa” e svolte “sulla base di precise indicazioni”. Sottolinea inoltre che solo per l’operaio specializzato era regolamentata la sovrapposizione di mansioni con quella di cantoniere. E’ previsto infatti che il primo possa, nei periodi di attesa e senza pregiudizio alle proprie mansioni, partecipare alle attività di squadra di manutenzione e pronto intervento proprie del Cantoniere mentre per quest’ultimo le attività consentite comuni all’operaio specializzato riguardano la conduzione dell’autocarro in dotazione e la pulizia dello stesso.

8. Il motivo è destituito di fondamento. Questa Corte ha già chiarito (cfr. Cass. 19/07/2016 n. 14770) la differenza saliente tra le due qualifiche professionali in questione, individuandola nello svolgimento delle mansioni di guida di mezzi speciali, di autocarri, di autoarticolati, di macchine operatrici e di sgombraneve proprie dell’operatore specializzato della posizione organizzativa ed economica “B1”, mezzi speciali che non figurano, invece, tra quelli del cantoniere, facente capo alla posizione organizzativa ed economica “B2”, il quale conduce soltanto il mezzo in dotazione che, a sua volta, non rientra nell’elencazione dei mezzi di cui alla suddetta posizione “B1”. Ne consegue che non è possibile dubitare che l’inciso dell’art. 66 trascritto nel ricorso, laddove si fa riferimento al fatto che la partecipazione alla squadra di manutenzione debba avvenire “senza pregiudizio delle proprie mansioni”, intenda ribadire che comunque queste ultime per l’inquadramento superiore debbano avere la prevalenza rispetto a quelle diverse che è possibile assegnare nei periodi di attesa. Costituisce poi orientamento consolidato quello secondo il quale in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, occorre avere riguardo alle mansioni maggiormente qualificanti, purchè svolte in misura quantitativamente significativa (Cass. n. 26978 del 22/12/2009, n. 6303 del 18/03/2011 ed altre, tra cui recentemente Cass. 20/09/2017 n. 21868).

8.1. Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di questi principi nell’interpretare le disposizioni collettive invocate ed ha accertato che non era risultata provata quella prevalenza quantitativa delle mansioni proprie della qualifica rivendicata dalla quale sarebbe disceso il diritto al superiore inquadramento azionato. Ne consegue che anche per tale aspetto al sentenza deve essere confermata.

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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