LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 24705-2015 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI SALVIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
ANAS S.P.A., – AZIENDA NAZ.AUT.DELLE STRADE C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 582/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 04/11/2014, R.G.N. 672/2013.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Potenza in accoglimento del gravame proposto dall’ANAS s.p.a. ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città ed ha rigettato la domanda di S.G. di inquadramento prima nella 5^ qualifica, dal 9.9.1996, e quindi dal 1.7.1999 nel livello 61 del contratto collettivo di categoria rigettando altresì la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
2. La Corte territoriale in esito ad un nuovo esame della prova testimoniale e documentale accertava che la conduzione di mezzi speciali, posta a fondamento della domanda di superiore inquadramento, non era stata svolta dal ricorrente con carattere di prevalenza. Gli ordini di servizio indicano una adibizione in misura inferiore al trimestre; le attestazione del capo cantoniere confermano che si trattava di adibizioni limitate a pochi giorni al mese; le deposizioni testimoniali confermavano la marginalità della prestazione e la prevalente adibizione alle mansioni ordinarie proprie del profilo di appartenenza.
3. S.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi. Resiste con controricorso ANAS S.p.A. che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
4. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sostiene il ricorrente che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare improcedibile o inammissibile il gravame che, seppur tempestivamente depositato, era stato notificato quando il termine di venticinque giorni prima dell’udienza fissata per la discussione era oramai decorso (ricorso depositato il 23.7.2013, decreto ex art. 435 del 25.7.2013, udienza di discussione del 3.4.2014, notifica del 25.3.2014 consegnata il 26.3.2014).
4.1. La censura è infondata. Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notificazione dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione, e ne impone la rinnovazione, solo in difetto di costituzione dell’appellato; il vizio resta invece sanato da detta costituzione, ancorchè effettuata al solo scopo di far valere la nullità, salva la possibilità per l’appellato di chiedere, all’atto della costituzione, un rinvio dell’udienza per usufruire dell’intero periodo previsto dalla legge ai fini di un’adeguata difesa (cfr. Cass. 19/04/2018 n. 9735, 21/12/2015n. 25684).
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 66 del c.c.n.l. dei dipendenti dell’ANAS 1999. Violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione dei principi dettati dalla Cassazione in tema di mansioni promiscue avendo utilizzato un criterio di valutazione meramente quantitativo in luogo di privilegiare le mansioni più significative. Nel richiamare l’art. 66 del contratto collettivo rammenta che entrambi i profili appartengono alla medesima area e che l’operatore specializzato a differenza del cantoniere conduce mezzi speciali in aggiunta alle attività di manutenzione. Osserva poi che l’occasionalità della prestazione sarebbe smentita dalle prove documentali acquisite dalle quali sarebbe emerso che dal 1996 al 2000 il ricorrente era stato impegnato nella guida di mezzi speciali per oltre seicento giorni. Circostanze tutte confermate dai testi sentiti.
5.1. Anche tale motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già chiarito (vedi Cass. 01/12/2016 n. 24573 e 19/07/2016n. 14770) la differenza saliente tra le due qualifiche professionali in questione, individuandola nello svolgimento delle mansioni di guida di mezzi speciali, di autocarri, di autoarticolati, di macchine operatrici e di sgombraneve proprie dell’operatore specializzato della posizione organizzativa ed economica “B1”, mezzi speciali che non figurano, invece, tra quelli del cantoniere, facente capo alla posizione organizzativa ed economica “B2”, il quale conduce soltanto il mezzo in dotazione che, a sua volta, non rientra nell’elencazione dei mezzi di cui alla suddetta posizione “B1”. Sicchè non è possibile dubitare che l’inciso dell’art. 66 trascritto nel ricorso, laddove si fa riferimento al fatto che la partecipazione alla squadra di manutenzione debba avvenire “senza pregiudizio delle proprie mansioni”, intenda ribadire che comunque queste ultime per l’inquadramento superiore debbano avere la prevalenza rispetto a quelle diverse che è possibile assegnare nei periodi di attesa. Costituisce poi orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, occorre avere riguardo alle mansioni maggiormente qualificanti, purchè svolte in misura quantitativamente significativa (Cass. 22/12/2009 n. 26978, Cass. 18/03/2011 n. 6303).
5.2. Nello specifico, la Corte d’appello, con motivazione congrua ed immune da rilievi di natura logico-giuridica, ha negato che le mansioni di conduzione di mezzi speciali potessero ritenersi prevalenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sicchè il motivo si traduce in una critica all’interpretazione e alla valutazione delle prove svolte dalla Corte di merito, prospettandone una diversa, ed involge un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza: il relativo giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 18/03/2011 n. 6288; Cass. 10657/2010 oltre alla già citata n. 14770 del 2016).
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15 % per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018
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