Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25308 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24266-2014 proposto da:

ANAS S.P.A., – AZIENDA NAZ.AUT.DELLE STRADE C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell’avvocato GINO SCARTOZZI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO NAPPI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2936/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2014, R.G.N. 4324/2010.

RILEVATO

1. che la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di F.D. ad essere inquadrata nella posizione A1, Profilo di “Coordinatore amministrativo”, dal 18.10.2003 ed ha condannato l’appellata ANAS s.p.a. al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori, da quantificare tra il livello di formale inquadramento e il livello A1;

1.1. che il giudice di appello, respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell’art. 414 c.p.c., ha fondato l’accoglimento della domanda sull’attestazione del 24.5.2004 del Capo compartimento ANAS documento del quale la società datrice non aveva contestato la validità – relativa ai compiti svolti dalla F. e sulla dichiarazione resa da quest’ultima in sede di libero interrogatorio, non contrastata da controparte, in merito al suo inserimento, con diritto di voto, in una commissione di gara per l’ammissione delle imprese aspiranti appaltatrici di lavori dei quali l’ANAS s.p.a. era committente; da tali elementi si evinceva, infatti, lo svolgimento dei compiti esorbitanti il formale inquadramento nella posizione B) e, pertanto, riconducibili alla posizione rivendicata;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso ANAS s.p.a. sulla base di cinque motivi ai quali F.D. ha resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art. 414 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 censurando il rigetto della eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo fondato sulla omessa indicazione della declaratoria contrattuale relativa all’inquadramento attribuito dal datore di lavoro, corrispondente alla posizione organizzativa ed economica B, profilo professionale “assistente amministrativo contabile”; tale omissione sostiene – aveva impedito l’esame comparato delle declaratorie collettive, passaggio ineludibile al fine dell’accertamento richiesto;

2. che con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, censurando la decisione per avere fondato l’accertamento dello svolgimento delle superiori mansioni sulla base della mancata contestazione da parte dell’ANAS del documento con il quale il Capo Compartimento attestava lo svolgimento di una serie di compiti da parte della F. e chiedeva, sulla base di tale presupposto, che la lavoratrice fosse inquadrata nella posizione A1. Sostiene l’errata applicazione del principio di non contestazione sul rilievo che esso concerne esclusivamente le allegazioni formulate dalla parte nel ricorso introduttivo ma non anche i documenti prodotto in funzione probatoria; in questa prospettiva richiama la propria memoria di costituzione in primo grado con la quale assume di avere assolto agli oneri di contestazione prescritti dall’art. 416 c.p.c. dei fatti allegati da controparte dall’ambito dei quali esulava la questione della validità del documento ovvero della conformità all’originale della copia prodotta;

3. che con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, e dell’art. 2702 c.c., censurando la decisione per avere attribuito efficacia probatoria circa la verità intrinseca dei fatti rappresentati, all’attestazione del Capo compartimento, pur in mancanza di altri mezzi di prova e della stessa escussione, quale testimone, del sottoscrittore; in tal modo la sentenza impugnata era incorsa nella violazione del principio secondo il quale l’efficacia di prova legale della scrittura privata della quale non sia stata disconosciuta la sottoscrizione è limitata alla provenienza delle dichiarazione da chi la ha sottoscritta ed al collegamento formale da tra documento e sottoscrizione e non si estende alla verità intrinseca delle dichiarazioni;

4. che con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, dell’art. 416 c.p.c., comma 3, e dell’art. 2697 c.c., comma 1. Censura la sentenza impugnata per avere conferito valore di prova piena, pur in mancanza di ogni altro riscontro probatorio e pur a fronte delle contestazioni sul punto formulate nella memoria di costituzione di primo grado di essa ANAS s.p.a., alle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero, dichiarazioni le quali, come chiarito dal giudice di legittimità (Cass. 22/07/2010 n. 17239), hanno funzione probatoria meramente sussidiaria, essendo utilizzabili al solo fine della valutazione e riscontro delle prove già acquisite;

5. che con il quinto motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., censurando la decisione di secondo grado per avere fondato il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento sulla partecipazione ad una commissione giudicatrice relativa all’ammissione agli appalti ANAS, circostanza non oggetto di allegazione nel ricorso introduttivo, non indicata nell’attestazione del Capo ufficio, priva di riscontro probatorio, e frutto della dichiarazione resa dalla parte medesima;

6. che il primo motivo di ricorso è infondato. Premesso, infatti che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l’esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. 896 del 17/01/2014n. 896; Cass. Sez. Un. 22/05/2012 n. 8077), si rileva che l’esame diretto del ricorso di primo grado, riprodotto nel ricorso per cassazione, esclude la denunziata indeterminatezza della domanda sia con riferimento all’oggetto sia con riferimento alla causa petendi;

6.1. che, infatti, il ricorso contiene l’esposizione delle allegazioni in fatto relative alle mansioni espletate nel periodo dedotto, l’indicazione della qualifica posseduta e dell’inquadramento reclamato, con trascrizione della relativa declaratoria contrattuale e degli elementi atti a consentire il riscontro probatorio dei fatti allegati; il petitum è chiaramente identificato dalla richiesta di riconoscimento, con la decorrenza indicata, del diritto all’inquadramento nella Posizione Organizzativa ed Economica A1, profilo di “Coordinatore amministrativo” del c.c.n.l. applicabile, e di condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze. La valutazione di conformità del ricorso al modello legale dell’art. 414 c.p.c. non è inficiata, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla mancata riproduzione (anche) del contenuto della declaratoria corrispondente all’inquadramento di appartenenza, peraltro compiutamente identificato con riguardo al livello ed al profilo professionale, trattandosi di dato del quale non è eccepita la impossibilità di ricostruzione, comunque, sulla base della documentazione e degli atti di causa;

6.2. che è ulteriormente da evidenziare che parte ricorrente neppure deduce che la mancata riproduzione della declaratoria contrattuale corrispondente all’inquadramento attribuito si sia tradotta nella non corretta estrinsecazione del procedimento comparativo destinato a consentire la verifica della riconducibilità delle mansioni espletate dal dipendente all’inquadramento reclamato (ex plurimis Cass., sez. lav., 16 febbraio 2005, n. 3069);

7. che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili in quanto muovono dalla inesatta ricostruzioni del percorso logico giuridico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto all’accertamento di fatto alla base del decisum;

7.1. che l’accertamento in ordine all’espletamento delle superiori mansioni non è, infatti, fondato – come dedotto – sulla non contestazione riferita al contenuto del documento (attestazione del Capo Dipartimento) ma è frutto del libero apprezzamento delle risultanze di causa ed in particolare dell’attestato del Capo Compartimento ANAS il cui contenuto è stato valutato alla luce del comportamento processuale della società appellata la quale non aveva contestato la validità del documento ma esclusivamente l’interpretazione che la F. aveva dato nel ricorso introduttivo dei compiti svolti; è frutto, inoltre, dell’ulteriore considerazione del comportamento processuale della società la quale non aveva contestato le dichiarazioni della lavoratrice in sede di libero interrogatorio in merito alla partecipazione quale componente con diritto di voto ad una Commissione di gara ai fini dell’ammissione o esclusione delle imprese aspiranti appaltatrici dei lavori commissionati dall’ANAS;

7.2. che quanto sopra osservato esclude la denunziata violazione del principio secondo il quale l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti ce (v. tra le altre Cass. 06/04/2016 n. 6606) ed anche la violazione dell’art. 2720 c.c. in tema dei limiti all’efficacia probatoria della scrittura provata;

7.3. che, analogamente, la critica fondata sul rilievo relativo al valore di “prova piena” conferito alle dichiarazioni della lavoratrice rese in sede di libero interrogatorio risulta non conferente sia in quanto la valenza probatoria attribuita a tali dichiarazioni risulta, comunque, vagliata alla luce della condotta processuale della società sia perchè nell’economia della motivazione le dichiarazioni della parte nel corso del libero interrogatorio, sono state utilizzate, in coerenza con la finalità dell’istituto (v. tra le altre, Cass. 22/07/2010 n. 17239) in funzione sussidiaria, essenzialmente confermativa del convincimento tratto dal giudice di merito sulla base dell’apprezzamento dell’attestato del Capo dipartimento e della condotta processuale della società;

8. che l’esame del quinto motivo risulta assorbito dalla considerazione che l’accertamento del giudice di merito circa lo svolgimento delle mansioni indicate nell’attestato del Capo compartimento risulta di per sè solo, per come non contestato, a sorreggere la declaratoria del diritto al superiore inquadramento;

9. che al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

10. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione in favore dell’Avv. Pasquale Nappi, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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