Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25311 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17218-2015 proposto da:

I.F., C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO DEI LOMBARDI, 4, presso lo studio degli avvocati PAOLO PASCAZI, ANGELO CASILE, GREGORIO ARENA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3633/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2014 R.G.N. 5273/2011.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 3633 depositata il 16.7.2014 la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di prime cure, respingeva la domanda di I.F. proposta nei confronti di ANAS s.p.a. per il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella superiore posizione organizzativa ed economica A, Area Quadri, profilo professionale di Responsabile amministrativo/contabile di cui all’art. 67 del CCNL ANAS, rilevando che l’attività di verifica contabile amministrativa dei rendiconti di alcuni anni finanziari di vari Compartimenti, seppur attività qualificata, doveva inquadrarsi nell’Area Quadri e nel livello riconosciuto al lavoratore (A1, Coordinatore amministrativo), non presentando nè quell’ampiezza dei compiti affidati nè il diretto riflesso sull’intera organizzazione aziendale elementi tipici del livello superiore;

2. per la cassazione della sentenza ricorre l’ I. affidandosi a due motivi, illustrati da memoria;

3. la società resiste con controricorso, depositando altresì memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. con riferimento all’art. 67 del CCNL ANAS del 17.5.1999 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, erroneamente sussunto le mansioni dell’ I. nella figura del Coordinatore amministrativo, livello A1, del CCNL nonostante il confronto, nell’ambito della qualifica di Quadro, tra la declaratoria di appartenenza (A1) e quella superiore del Responsabile amministrativo (A) non poteva che far ricomprendere nel livello superiore preteso lo svolgimento in via diretta dell’attività ispettiva (con assunzione della relativa responsabilità);

2. con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, disatteso le risultanze istruttorie sia con riguardo ai documenti che alle deposizioni testimoniali che dimostravano non solo l’elevato grado di autonomia di cui godeva l’ I. ma altresì il grado di responsabilità che assumeva direttamente con gli atti sottoscritti, che provvedeva a trasmettere al Direttore centrale e ai Revisori dei conti;

3. il primo motivo è infondato, avendo, la Corte territoriale, seguito il procedimento logico-giuridico che, secondo giurisprudenza consolidata, deve applicarsi ai fini della determinazione dell’inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, consistente nell’identificazione delle qualifiche o categorie (dovendosi procedere ad interpretare le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.), nell’accertamento delle mansioni di fatto esercitate e, infine, nel raffronto delle categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto (così Cass. n. 2174 del 1999);

4. in particolare, è compito del giudice di merito di ricostruire la comune intenzione delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c.ossia di motivare la sentenza di merito: a) dando conto del testo del contratto, nelle parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione; b) ponendo in evidenza le differenze tra l’una e l’altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengono all’una, ma non all’altra categoria; c) descrivendo le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell’inquadramento alle previsioni contrattuali (Cass. n. 12555/1998, Cass. n. 11752/2000, Cass. n. 15968 del 2004);

5. nel caso di specie, la Corte territoriale – uniformandosi alla citata giurisprudenza consolidata di legittimità ed applicando correttamente i canoni di interpretazione negoziale invocati dallo stesso ricorrente – ha dato ampio conto del tenore lessicale della disposizione del contratto collettivo concernente la declaratoria della qualifica di Quadro e, al suo interno, dei due livelli (Al, livello di appartenenza del lavoratore, profilo di Coordinatore amministrativo, ed A, livello superiore rivendicato, profilo di Responsabile amministrativo/contabile), fornendo al riguardo un’adeguata spiegazione degli aspetti differenziali tra un livello e l’altro e rilevando, in particolare, che “l’attività ispettiva del Responsabile amministrativo/contabile deve essere necessariamente letta nell’ambito del ruolo di vertice tracciato (dal CCNL 1999) per detta figura e dei compiti di coordinamento, direzione, programmazione e studio propri di detta figura, pertanto non può essere ridotta alla mera, seppur qualificata, verifica contabile di rendiconti”;

6. la Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che proprio la lettura sistematica delle disposizioni collettive consente di ritenere che l’autonomia decisionale è profilo comune ad entrambi i livelli, diversificati, peraltro, quanto al piano dell’ampiezza dei compiti affidati e al diretto riflesso sull’intera organizzazione aziendale (aspetti che, riguardo al Responsabile amministrativo/contabile, sono contemplati non limitatamente ad un unico profilo, quello contabile, ma al conseguimento dei risultati e verifica degli stessi);

7. il secondo motivo è inammissibile perchè la pretesa violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, pure invocata impropriamente in relazione all’art. 115 c.p.c. (per tutte v. Cass. n. 13960 del 2014), nella sostanza si traduce in una contestazione della ricostruzione della vicenda storica quale operata dalla Corte territoriale, censura apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 53, comma 1, lett. b, (convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012), come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, sentenza n. 8053/2014, vizio che nel caso di specie neppure ricorre, non essendo ravvisabile – nella sentenza impugnata – alcuna lacuna o contraddizione motivazionale secondo il parametro del c.d. minimo costituzionale ma essendo state esaminate tutte le circostanze concrete della vicenda per cui è causa, sia pur pervenendosi ad un esito non condiviso dall’odierno ricorrente quanto a significatività dei fatti dedotti;

8. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza;

9. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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