Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25322 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14852-2017 proposto da:

SAGEST LAVORI GENERALI S.R.L., P.I. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZA GUERRA;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., P.I. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINIO VISCONTI n. 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO RESTA, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO GRECO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5639/2016 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 07/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:

con atto di citazione dell’8 settembre 2014, Anas S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli del 10 aprile 2014 con cui, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da SA.GEST. Lavori Generali Srl, Anas era stata condannata a pagare l’importo di Euro 1000 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’autovettura Audi A7, di proprietà dell’appellata, in occasione del sinistro stradale del *****, quando tale autovettura, mentre percorreva l’autostrada A3 aveva urtato una struttura metallica presente sulla corsia di sorpasso. L’appellante (Anas) chiedeva il rigetto della domanda di controparte e la restituzione delle somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado. Si costituiva la SA.GEST. Lavori Generali Srl che eccepiva l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e l’infondatezza, nel merito;

con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Salerno, in data 7 dicembre 2016, in accoglimento del primo motivo, rigettava la domanda risarcitoria proposta da SA.GEST. Lavori Generali Srl disponendo la restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado e compensando le spese processuali del doppio grado di giudizio;

secondo il Tribunale la censura di Anas riguardo alla presunta assenza di prova della configurabilità dell’esistenza del caso fortuito prevista dall’art. 2051 c.c. appariva fondata, come risultava dal verbale giornaliero della squadra di intervento che evidenziava l’attività di monitoraggio del tratto autostradale, oltre che per quanto dichiarato dal teste D.M.. Il fatto dannoso poteva considerarsi fortuito perchè non era trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente perchè l’ente gestore acquisisse conoscenza del pericolo al fine di intervenire per eliminarlo; nel caso di specie era trascorso un brevissimo lasso di tempo (circa 10 minuti) tra alla prima segnalazione della presenza di una struttura metallica sulla strada e l’incidente;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione SA.GEST. Lavori Generali Srl affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso Anas S.p.A. che deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso SA.GEST. lavori Generali Srl lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, contesta la tesi propugnata in sentenza della necessità di una segnalazione ai fini della decorrenza del lasso di tempo necessario ad eliminare l’insidia. Le risultanze processuali evidenziavano che il personale Anas si trovava già sul posto e avrebbe potuto evitare l’intervento. In tal senso depongono le dichiarazioni del teste D.M.G. che avrebbe evidenziato che al momento del suo transito il personale Anas era presente già sul posto alle ore 14:30 del 31 gennaio 2013. Tale elemento non sarebbe stato preso in considerazione dal giudice di appello;

il ricorso è inammissibile poichè si fonda sull’omessa valutazione della deposizione resa dal D.M.t.G., mentre la dichiarazione è stata espressamente presa in esame dal Tribunale di Salerno;

inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 invocato dalla ricorrente (Cass. SSUU 7 aprile 2014, n. 8053);

infine, il profilo della presunta presenza del personale Anas sul luogo e la possibilità, da parte di questi, di potersi avvedere della presenza della struttura metallica, è stato evidentemente superato dalla circostanza che la deposizione del teste si riferisce a “pochi minuti prima della chiamata di emergenza giunta alla sala operativa centrale dell’Anas” (ore 14.44 a fronte delle ore 14.30), come rilevato in sentenza. Pertanto, sotto tale profilo la censura esula dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5 poichè si atteggia quale contestazione della congruità della motivazione e richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non demandabile al giudice di legittimità;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dala L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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