LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29993-2017 proposto da:
C.A., CH.VI., in proprio e quale procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Ch.Vi.;
– ricorrenti –
contro
M.E.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 23959/2017 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 12/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/05/2018 dal Consigliere dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
nel novembre 2009 M.E. ha convenuto in giudizio i coniugi Ch.- C. chiedendo di accertare e dichiarare che, con la scrittura privata del 14 maggio 2009, sottoscritta tra M. e C.A., le parti avevano stabilito in Euro 210.000,00 il prezzo di compravendita di un appartamento di proprietà dell’attore, e che pertanto i convenuti si erano resi gravemente inadempienti rispetto all’obbligo di versare il residuo prezzo di Euro 150.000. L’attore chiedeva anche la condanna dei convenuti al pagamento tra quanto versato e quanto pattuito per la compravendita citata ed in subordine, dichiarare risolto il contratto oggetto dell’atto pubblico del 15 maggio 2009, così come integrato dalla scrittura in pari data, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento;
il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda, dichiarava risolto per inadempimento della parte acquirente il contratto di compravendita del 14 maggio 2009, con condanna della C. al risarcimento dei danni determinati in Euro 42.000;
la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 12 novembre 2014 dichiarava improcedibile l’appello proposto dai coniugi Ch.- C. in quanto l’appellante non aveva effettuato la notifica a mezzo pec;
avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione Ch.Vi. e C.A. e resisteva in giudizio, con controricorso M.E.. Questa Corte con sentenza del 12 ottobre 2017 dichiarava inammissibile il ricorso provvedendo sulle spese;
avverso tale decisione propone ricorso per revocazione C.A.; con istanza del difensore di parte ricorrente, depositata il 26 aprile 2018, si chiede di integrare il contraddittorio nei confronti della controparte.
CONSIDERATO
che:
con il ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 395 c.p.c. la ricorrente lamenta vizi che riguardano il merito della decisione adottata dalla Corte di Cassazione del 12 ottobre 2017, rilevando che in quella decisione era stato omesso ogni accertamento riguardo all’impossibilità dei ricorrenti di avviare un rapporto processuale a causa della mancata conoscenza del guasto che riguardava il funzionamento del collegamento Internet e, conseguentemente, della pec. Sotto altro profilo l’esistenza del nubifragio che si era abbattuto sulla città di Napoli costituiva un fatto noto e non risultava che la Corte e la cancelleria avessero accertato la sussistenza della colpa dei ricorrenti. Inoltre, ricorre la violazione dell’art. 348 c.p.c. che dispone che il cancelliere dà comunicazione all’appellante in caso di rinvio. Pertanto, di fronte ai problemi atmosferici sopra menzionati, l’impossibilità di avvedersi del mancato funzionamento del sistema pec avrebbe dovuto risultare con evidenza;
il ricorso per revocazione è inammissibile poichè notificato esclusivamente al Presidente della Terza Sezione Civile e al giudice estensore dell’ordinanza impugnata (Cass. n. 23959 del 12 ottobre 2017) e non alle controparti nel termine di 6 mesi ex L. n. 197 del 2016 dalla pubblicazione della sentenza che scadeva il giorno 11 aprile 2018. Sotto tale profilo alcuna rilevanza assume l’istanza depositata il 26 aprile 2018 con la quale si chiede di integrare il contraddittorio nei confronti dell’unico soggetto nei confronti del quale il ricorso avrebbe dovuto essere notificato;
le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto agli ulteriori plurimi profili di inammissibilità del ricorso;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nessun provvedimento va adottato riguardo alle spese non avendo la parte intimato svolto attività processuale in questa sede. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018