LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13910-2017 proposto da:
A.C. SOLUZIONI S.R.L., C.F./P.I *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO n. 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ALESSANDRO MANNO;
– ricorrente –
contro
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, P.i. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA n. 53, presso lo studio dell’avvocato FABIO CARAFFA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
C.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 21777/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
la società AC Soluzioni srl, operante nel settore del noleggio autovetture evocava in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, Sezione Distaccata di Ostia, la Zuritel S.p.A. e C.P. rilevando che quest’ultimo aveva ceduto alla società attrice un credito dallo stesso vantato nei confronti dei soggetti obbligati al risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro verificatosi il *****. L’atto di cessione del credito era stato notificato alla debitrice ceduta Zuritel, la quale non aveva provveduto al pagamento. La società attrice quale cessionaria aveva interesse ad esercitare le azioni spettanti al cedente ed, in particolare, sentir dichiarare che il sinistro si era verificato per fatto del conducente del veicolo di proprietà di Z.M., assicurato con Zuritel. Tale compagnia, pertanto, era tenuta al risarcimento dei danni, tra i quali quello da fermo tecnico. Aggiungeva che una porzione di tale credito era stata ceduta in favore dell’attrice, sino all’importo di Euro 700 circa. In via subordinata chiedeva la condanna di C. al pagamento delle medesime somme. Si costituivano i convenuti ed il Giudice di Pace, con sentenza n. 83 del 2013 dichiarava inammissibile la domanda nei confronti dell’assicuratore e la accoglieva nei confronti del convenuto C.P.;
avverso tale decisione proponeva appello la AC Soluzioni ed appello incidentale il C.. La compagnia eccepiva l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c. e, comunque, chiedeva il rigetto della domanda o la riduzione dell’importo;
il Tribunale di Roma, con sentenza del 21 novembre 2016 rilevava la mancanza della documentazione e della sentenza impugnata e, pertanto, dichiarava l’improcedibilità dell’appello principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 347 c.p.c. con condanna alle spese in favore della compagnia di assicurazione;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione AC Soluzioni Srl affidandosi a un motivo che illustra con memoria ex art. 380 bis c.p.c. Resiste con controricorso Zurich Insurance Company Ltd, già Zuritel S.p.A.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 102 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. In particolare, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’appello perchè la vicenda processuale risultava compiutamente ricostruibile nei suoi dati essenziali. Ciò in quanto, oltre alla documentazione allegata al fascicolo della odierna ricorrente erano in atti i verbali di udienza di primo e secondo grado, oltre agli scritti conclusionali dai quali era possibile rilevare, sia il diritto di proprietà di Z.M. sul veicolo responsabile del sinistro, sia la circostanza pacifica che non era stato integrato il contraddittorio nei confronti di quest’ultimo (la notifica nei confronti del convenuto non si era perfezionata ed all’esito di ciò l’odierna ricorrente aveva rinunziato alla domanda, come si legge in sentenza). Pertanto poichè il contraddittorio non era stato integrato nei confronti di un litisconsorte necessario, la causa avrebbe dovuto essere rimessa al primo giudice e, in questi termini, la Corte di Cassazione dovrà provvedere ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c.;
il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 riguardo alla dedotta ricorrenza di elementi documentali dai quali desumere la vicenda processuale (ricostruzione, aliunde, della titolarità del diritto di proprietà del veicolo e fondatezza della pretesa). In particolare, mancano le “precise affermazioni di diritto”, sia le argomentazioni esaurienti tese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e manca, altresì, una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia. Assolutamente insufficiente a tale fine è il generico riferimento (pagina 7 del ricorso) ai documenti dai quali sarebbe possibile desumere la prova, sia della proprietà del veicolo, che della mancata integrazione del contraddittorio. La elencazione generica di atti (i verbali di udienza di primo grado, gli atti facenti parte del fascicolo di causa di Zuritel, il riferimento alle note conclusionali e a quelle di replica), priva di ogni allegazione, trascrizione o localizzazione all’interno del fascicolo d’ufficio del procedimento di legittimità, è del tutto inidonea ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6;
in ogni caso, la mancanza del deposito della sentenza di primo grado (rilevata dal giudice di secondo grado) determina l’improcedibilità dell’appello che non consente di prendere in esame le questioni relative alla dedotta omessa integrazione del contraddittorio, rispetto alla quale, per quello che si legge nella sentenza impugnata, vi sarebbe stata una rinunzia dell’attore in primo grado ad agire nei confronti del proprietario Z.M.;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018
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