Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.25334 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6129/2014 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Delle Belle Arti 6, presso lo studio dell’avvocato Bellino Elio Panza, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Pica;

– ricorrente –

contro

Comune Di Fragneto Monforte, elettivamente domiciliato in Roma, Vicolo Di Porta Furba 31, presso lo studio dell’avvocato Claudio Guzzo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mauro Carrozzini;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1473/2013 del Tribunale di Benevento, depositata il 21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/02/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– con ricorso depositato il 15.12.2008 Z.M. propose opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione, da parte del conducente di autoveicolo di sua proprietà, dell’art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata mentre in data 12.6.2008 questo transitava sulla S.S. ***** con apparecchio cd. autovelox installato dalla polizia municipale del Comune di Fragneto Monforte;

– il ricorrente eccepì, per quanto qui rileva, la nullità del verbale di accertamento per omessa contestazione immediata dell’infrazione, poichè il tratto di strada ove questa era stata rilevata non era compreso nel decreto prefettizio D.L. n. 121 del 2002, ex art. 4, comma 4, indicato nella segnaletica stradale;

– si costituì il Comune di Fragneto Monforte chiedendo il rigetto dell’opposizione;

– con sentenza del 18.9.2009 il Giudice di pace respinse l’opposizione compensando le spese;

– la sentenza fu appellata dallo Z. e l’ente appellato si costituì chiedendo il rigetto del gravame;

– il Tribunale di Benevento respinse l’appello e pose a carico dell’appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio; a sostegno della decisione il Tribunale rilevò che il tratto stradale in questione, originariamente non compreso nel decreto prefettizio indicato dalla segnaletica stradale, era stato oggetto di un successivo decreto, emesso dopo che alcune strade del territorio provinciale erano state assoggettate a riassetto; ritenne che la mancata indicazione di tale nuovo decreto nella contravvenzione e nella segnaletica stradale non comportasse nullità dell’accertamento, non essendovi prescrizioni in tal senso, e non trattandosi di menzione che dev’essere percepita all’atto del transito dal conducente del veicolo, essendo sufficiente l’avvertimento dell’esistenza di un rilevatore di velocità con possibile contestazione differita di eventuali violazioni;

– lo Z. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste il Comune di Fragneto Monforte con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto con gli stessi lo Z. denunzia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto della proposta eccezione di nullità dell’accertamento per difetto di contestazione immediata;

– il ricorrente lamenta, in particolare, l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui, preso atto del fatto che il tratto stradale in questione non era incluso nell’elenco contenuto nel decreto del prefetto di Benevento del 3.2.2003 – emesso ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e richiamato dalla segnaletica in loco- ha attribuito rilievo all’inclusione disposta con successivo decreto prefettizio del 18.12.2008; con il che, a dire del ricorrente, il Tribunale avrebbe applicato tale decreto ad un’infrazione commessa oltre sei mesi prima;

– il motivo è corroborato dal richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che – per i tratti stradali diversi dalle autostrade e dai tratti extraurbani principali – ha consentito la deroga al principio della contestazione immediata, di cui all’art. 200 C.d.S., solo in presenza di preventiva identificazione prefettizia (cfr. ad es. Cass. n. 23882/2011);

– il ricorrente lamenta, inoltre, l’assoluto difetto di motivazione in ordine alla validità ratione temporis del nuovo decreto, quantunque egli la avesse fatta oggetto di specifiche considerazioni nel giudizio di appello;

– il Comune controricorrente evidenzia come, in realtà, il decreto prefettizio del 18.12.2008 si sia limitato a recepire il contenuto di precedenti atti amministrativi che classificavano il tratto stradale in questione come “strada extraurbana principale”, ciò che – ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 – consentiva l’installazione del dispositivo di rilevamento a distanza senza necessità di preventiva emanazione del decreto prefettizio; rappresenta, peraltro, che in tal senso si era contenuta la sentenza di rigetto pronunciata dal Giudice di pace;

– tale argomentazione non appare, tuttavia, in linea con gli argomenti che sorreggono la sentenza di appello (si v. pag. 2 motivazione);

– in effetti, il Tribunale ha espressamente attribuito valenza decisiva all’esistenza di un “nuovo” decreto prefettizio, che comprendeva anche il percorso in questione; ed ha evidenziato l’omessa indicazione di tale decreto nel testo del verbale, ritenendo tale circostanza non decisiva solo perchè non riportata dallo Z. nei motivi di opposizione;

– il giudice d’appello ha quindi ritenuto, nel respingere l’eccezione di nullità del verbale per mancanza di preventiva identificazione del tratto in questione con decreto prefettizio, che tale decreto invece sussistesse; il che appare configurare tanto la denunziata violazione di legge – essendo evidentemente successiva la data del decreto rispetto a quella dell’accertamento – quanto il dedotto vizio di motivazione, poichè in punto a tale discrasia temporale non viene svolta alcuna considerazione;.

– i motivi appaiono dunque fondati ed impongono l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito, il quale provvederà ad esaminare – in punto alla questione di legittimità dell’accertamento – le domande ed eccezioni formulate dal controricorrente e non esaminate dal giudice d’appello (nel senso dell’impossibilità di scrutinare tali questioni ancorchè qui riproposte- pur senza formale ricorso incidentale – dal controricorrente totalmente vittorioso nel merito, si v. fra le altre Cass. n. 25821/2009);

– con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 342 c.p.c. e si duole del fatto che il tribunale abbia posto a suo carico le spese del giudizio di primo grado, pur in assenza di appello incidentale del Comune; evidenzia, in tal senso, che costituendosi in appello il Comune si era limitato a chiedere nelle conclusioni la liquidazione delle spese del primo grado (oggetto di compensazione) ed assume che, anche volendo qualificare tale richiesta come appello incidentale, non potrebbe che rilevarsene il difetto di specificità;

– il motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due;

– in conclusione, il ricorso appare meritevole di accoglimento;

– l’accoglimento dei primi due motivi comporta peraltro l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, anche per la decisione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Benevento in diversa composizione, anche per le spese del processo di cassazione.

Con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.F..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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