Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25342 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16274/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F., titolare dell’omonima ditta P.I. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n. 252, presso lo studio dell’avvocato MAKIKA MICELI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPA MICELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2160/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 2160/17/2015, depositata il 25 maggio 2015, non notificata, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – dichiarò inammissibile l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra B.F., nonchè l’appello incidentale tardivo della contribuente, relativamente alle spese del giudizio, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Ragusa, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento per IRPEF ed altro per l’anno 2006.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 22 e 53, nonchè degli artt. 153 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere sanzionato con la declaratoria d’inammissibilità del proposto gravame l’omesso deposito da parte dell’amministrazione appellante della fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata per mezzo della quale era stato notificato a controparte il ricorso in appello, senza rilevare che dall’avviso di ricevimento ritualmente prodotto in atti era possibile ugualmente rilevare la tempestività dell’appello proposto.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, secondo le quali “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”.

Ciò premesso, dalla documentazione allegata al ricorso che ne integra l’autosufficienza secondo protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 15 dicembre 2015 – fermo restando che, laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, ciò che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in gioco la ammissibilità/procedibilità dell’appello e quindi il passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis (Sez. U. n. 6994 del 24 marzo 2010; conf. Cass. sez. 3, n. 16780 del 13 agosto 2015), anche ai fini dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (Cass. sez. 2, n. 3004 del 17 febbraio 2004; conf. Cass. sez. 3, n. 19222 del 20 agosto 2013), come del resto ribadito in sedes materiae dalle precitate decisioni delle sezioni unite riguardo alla cd. “prova di resistenza” (vedasi p. 5.13 e 5 6 delle motivazioni) – nella fattispecie in esame è dato rilevare quanto segue.

1.2. La sentenza di primo grado della CTP di Ragusa n. 174/03/2010 resa tra le parti è stata depositata il primo aprile 2010 e non notificata. Il termine lungo per la proposizione dell’appello, ex art. 327 c.p.c., comma 1, essendo stata la causa introdotta in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009, era di un anno secondo la norma richiamata nella sua formulazione applicabile ratione temporis, cui dovevano aggiungersi 46 giorni per il periodo di sospensione feriale secondo la L. n. 742 del 1969, art. 1, nel testo parimenti applicabile ratione temporis, per cui l’appello veniva a scadere il 26 maggio 2011.

Dall’avviso di ricevimento della raccomandata per mezzo della quale l’appello principale fu notificato alla contribuente, pur privo dell’indicazione della data della spedizione, prodotto in atti dall’Amministrazione dinanzi alla CTR, risulta che il ricorso in appello fu ricevuto dalla destinataria in data 11 maggio 2011, come da timbro postale, e dunque in pendenza del termine per la proposizione dell’impugnazione, così come la costituzione in giudizio dell’appellante è avvenuta entro il termine di giorni trenta dalla ricezione dell’atto da parte della destinataria, secondo quanto chiarito dalle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte innanzi citate (cfr., anche, tra la successiva giurisprudenza conforme in materia, Cass. sez. 6-5, ord. 15 marzo 2018, n. 6442).

2. La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania – in diversa composizione, che pronuncerà nel merito e dell’appello principale e di quello incidentale, l’ammissibilità del primo travolgendo anche la pronuncia d’inammissibilità di quello incidentale, venendo meno il presupposto dell’applicabilità dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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