LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24281-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 397/38/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 22/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 397/38/2016, depositata il 22 marzo 2016, non notificata, la CTR del Piemonte rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. C.F. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Alessandria, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF, addizionali regionale e comunale ed IVA relativo all’anno 2008, a seguito delle risposte inviate dal contribuente al questionario al medesimo spedito.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e della L. n. 4 del 1929, art. 24 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che la natura dell’accertamento, per quanto non vi fosse stato accesso presso la sede dello svolgimento dell’attività lavorativa del verificato, lavoratore autonomo, rendesse necessario il rispetto della garanzia procedimentale della richiamata norma del c.d. Statuto dei diritti del contribuente.
1.1. Il motivo è manifestamente fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, hanno posto la basilare distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione Europea, chiarendo che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943).
1.2. Nel caso di specie è pacifico che si sia trattato di c.d. accertamento a tavolino, con invito al contribuente a rispondere al questionario inviato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 4.
1.3. La sentenza impugnata, che ha annullato tout court – l’avviso di accertamento per mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale, sull’erroneo presupposto che dovesse trovare comunque applicazione la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si è posta in violazione del principio di diritto espresso dalla summenzionata pronuncia delle sezioni Unite di questa Corte e dalla successiva giurisprudenza conforme citata.
Il ricorso va pertanto accolto, a ciò conseguendo la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame della controversia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione che, avendo l’accertamento ad oggetto anche VIVA, verificherà al riguardo se le ragioni che avrebbe potuto far valere il contribuente ove fosse stato posto in condizione di esprimerle prima che gli fosse notificato l’atto impositivo fossero non meramente pretestuose riguardo alla contestazione relativa al suddetto tributo armonizzato, ovvero accertando se, in mancanza dell’irregolarità connessa alla mancata attivazione del contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (cfr. Corte di Giustizia n., 3 luglio 2014, in cause riunite C-129/13 e C-130/13 Kamino e altri). Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018